In sede di conversione del decreto legge in oggetto sono state introdotte le seguenti novità in tema di fatturazione elettronica:
- art. 10: introdotto un’esonero dall’obbligo di emettere fatture elettroniche per gli enti che applicano la Legge 398/91 con proventi non superiori a euro 65.000
- art. 10: i soggetti che effettuano la liquidazione IVA su base mensile beneficiano dell’azzeramento o della riduzione delle sanzioni al 20% in caso di tardiva emissione delle fatture elettroniche sino al 30/09/2019. Per i contribuenti trimestrali tale beneficio vale solo per le fatture emesse sino al 30/06/2019.
- art. 10 bis: per il solo periodo di imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria sono esonerati dall’obbligo di emettere fatture elettroniche (nulla cambia per quelle ricevute). Attenzione però che tale esonero vale solo per le fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. Ciò significa che ove un cliente non dia il consenso alla trasmissione dei dati della fattura a lui relativa a tale Sistema è fatto obbligo di emettere tale fattura in formato elettronico, con una numerazione distinta da quella utilizzata per le altre fatture. Per non incorrere in errori in tale ambito potrebbe essere preferibile emettere comunque tutte le fatture in formato elettronico (l’esonero è una facoltà non un obbligo);