Con la circolare in oggetto sono stati forniti degli importanti chiarimenti sul regime cosiddetto forfetario. Di seguito i chiarimenti che riteniamo più significativi:
- Nel conteggio dei 65.000 euro (soglia al cui superamento non è più possibile applicare il regime forfetario) si deve tenere conto anche dei redditi da diritti d’autore qualora gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo;
- I produttori agricoli che rispettano i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR e quindi sono titolari di redditi di natura fondiaria, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che eventualmente volessero svolgere;
- Essere socio di una società di persone, associazione professionale e impresa familiare impedisce di applicare il regime forfetario nell’anno di riferimento. Tuttavia, considerato che la nuova norma è stata pubblicata al termine dell’anno 2018 la circolare afferma che, in applicazione dello Statuto del Contribuente, per il solo anno 2019 sarà possibile applicare il regime forfetario anche da parte di chi è socio di una società di persone, associazione professionale e impresa familiare. Ove non provveda a cedere le quote possedute entro il 31/12/2019 l’imprenditore/professionista uscirà dal regime dal 2020;
- Per quel che riguarda la partecipazione in srl e associazioni di partecipazione la circolare ricorda che il controllo di una srl o di una associazione in partecipazione che esercita una attività economica riconducibile a quelle svolte in qualità di imprenditore/professionista impedisce a quest’ultimo di applicare il regime forfetario. Per quel che riguarda il primo aspetto la circolare afferma che nel determinare il controllo diretto o indiretto di una società si devono tenere in considerazione anche le quote possedute dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Per quel che riguarda il secondo aspetto la circolare osserva che non sono considerate riconducibili le attività svolte dalla società/associazione in partecipazione in assenza di acquisti di beni/servizi dalla persona fisica socia in regime forfetario e quelle esercitate dalla società/associazione in partecipazione avvalendosi di acquisti di beni/servizi dalla persona fisica socia in regime forfetario ma per attività appartenenti ad una sezione di codici ATECO differente da quella della società. Rispetto a questo tema la circolare sembra superare il dettato normativo: afferma infatti che non essendo possibile valutare a priori se un imprenditore/professionista svolgerà nei confronti della propria società controllata attività che comportino l’impossibilità di applicare il regime forfetario la fuoriuscita dal regime forfetario avverrà l’anno successivo al verificarsi della condizione. In pratica il possesso di una partecipazione di controllo in una s.r.l. o in una associazione in partecipazione non è di per sé una causa di esclusione dal regime forfetario, ma è necessario valutare anche se vi sono rapporti economici con la stessa e in ogni caso, l’effetto della fuoriuscita decorre dall’anno successivo;
- Per quel che riguarda l’impossibilità di accedere al regime per coloro che svolgono prevalentemente attività nei confronti di datori di lavoro con i quali si è avuto rapporti nei due anni precedenti la circolare afferma che il termine “prevalentemente” può essere valutato solo al termine del periodo di imposta. Pertanto, secondo la circolare, un contribuente che ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018, può applicare il regime forfetario nel 2019. Se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente (più del 50% dei propri ricavi/compensi) nei confronti del suo ex datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente a lui riconducibili dovrà fuoriuscire dal forfetario dal 2020. Sul tema poi della definizione dei rapporti a cui fare riferimento per verificare i rapporti con i “datori di lavoro” negli ultimi due anni la circolare interviene estendendo di molto il concetto, ricomprendendovi i compensi corrisposti ai soci lavoratori dalle cooperative, i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, i compensi per l’attività di amministratore e collaboratore di società e le imprese controllate dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Da questo punto di vista è opportuno che tutti coloro che stanno utilizzando nel 2019 il regime forfetario riesaminino i rapporti dei due anni passati per verificare se tra i clienti attuali vi siano anche soggetti che rientrano tra quelli indicati dall’Agenzia: potrebbero scoprire ora che non potevano accedere al regime forfetario;
- Disapplicazione a seguito di accertamento: la circolare afferma che nel caso di accertamento per effetto del quale viene meno il rispetto della condizione del tetto dei 65.000 euro o viene rilevata la presenza di una della cause ostative il regime forfetario cessa dall’anno successivo a quello di riferimento. L’esempio riportato afferma: accertamento relativo all’anno 2019 divenuto definitivo nel 2024. Cessazione dal regime già dall’anno 2020.
Si tratta di interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate che modificano le riflessioni che molti contribuenti e i loro consulenti hanno effettuato nel momento in cui la norma è stata approvata, per cui qualche imprenditore/professionista potrebbe trovarsi a non aver optato per il regime forfetario in quanto riteneva di non avere tutti i requisiti che ora, alla luce della circolare dell’Agenzia, potrebbe avere. Ecco quindi che l’Agenzia afferma che “tutti i contribuenti che, nelle more della pubblicazione della presente circolare, non hanno applicato il regime forfetario pur avendone i requisiti e, di conseguenza, hanno applicato l’IVA” sulle fatture emesse possono emettere note di variazione per correggere le fatture stesse e rientrare nel regime forfetario. Si tratta evidentemente di un comportamento da assumere con estrema prudenza tenuto conto delle possibili conseguenze nel caso di disconoscimento del regime di favore.