In prossimità della fine dell’anno riteniamo opportuno ricordare che, per quel che riguarda il mese di dicembre, non è possibile detrarre ai fini IVA anche le fatture relative a tale mese ricevute entro il 16 di gennaio 2020. Tale regola, applicabile per quel che riguarda tutti gli altri mesi dell’anno non è infatti applicabile al mese di dicembre.
Pertanto, il quadro che si ricava è il seguente:
- Possono rientrare nella liquidazione IVA di dicembre 2019 solo le fatture ricevute entro il 31/12/2019;
- Le fatture datate 2019 ricevute nel 2020 confluiranno nella liquidazione IVA del mese di ricevimento (quindi ad esempio quelle ricevute a gennaio 2020 dovranno confluire in tale liquidazione);
- Per le eventuali fatture ricevute nel 2019 non contabilizzate entro la fine dell’anno l’IVA potrà essere dedotta in sede di dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2019.
E’ quindi fondamentale prestare attenzione alla data di ricezione comunicata dallo SDI. A tale scopo si ricorda che per le fatture messe a disposizione dall’Agenzia in quanto non recapitate automaticamente la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa.