Dal 1 gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento ed è, conseguentemente, abolito l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle in appositi registri.
La consegna della dichiarazione di intento con la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate con l’indicazione del protocollo di ricezione pur non essendo più un obbligo continua ad essere una necessità in quanto le nuove norme prevedono che nelle fatture emesse, ai fini dell’applicazione della non imponibilità dell’IVA, è necessario indicare non più il numero di riferimento della dichiarazione di intento ma il protocollo di ricezione come segue: Dichiarazione di intento presentata telematicamente con protocollo di ricezione 17121910433128524 progressivo 000001.
Ricordiamo che l’emissione di fatture non avendo riscontrato preventivamente per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta non applicata.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il 29/08/2019 dovevano essere approvate le modalità operative per l’attuazione delle nuove disposizioni introdotte. Al momento tale documento non risulta emanato.