Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul tema dei nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori, subappaltatori e affidatari nell’ambito di opere/servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Oltre a quanto già espresso in altre circolari informative di seguito vengono riportati alcuni dei punti più significativi trattati nelle 35 pagine della circolare:
- sono soggetti esclusi dal provvedimento i condomini e gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta;
- Nell’ambito dei rapporti a catena (committente, appaltatore, subappaltatore) sia il committente principale nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella catena che l’appaltatore nei confronti dei subappaltatori devono verificare se sussistono i requisiti tali per cui la normativa si applica. Tuttavia, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro mediante il frazionamento dell’operazione per la valorizzazione dell’opera/servizio si fa sempre riferimento al committente. In altri termini secondo l’Agenzia il fatto che il committente non sia soggetto alla nuova normativa in quanto non ricorrono nel rapporto con l’appaltatore/subappaltatori tutti i requisiti previsti non significa che invece appaltatore e subappaltatori possano essere soggetti tra di loro agli adempimenti previsti al ricorrere tra di loro di tutti i requisiti;
- In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale per il calcolo e la verifica della soglia dei 200.000 euro va effettuato un calcolo pro-rata temporis. Ad esempio un contratto di 300.000 euro valido dal 01/07/2020 al 30/06/2021 “vale” euro 150.000 sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021. Se non vi sono altri contratti in nessuno dei due anni si supera la soglia dei 200.000 euro. Tale interpretazione, che probabilmente riduce i casi interessati dalla normativa, complica significativamente le verifiche da effettuare. Alle pagine 17, 18 e 19 della circolare dell’Agenzia sono riportate alcune esemplificazioni sui casi pratici;
- Possono rientrare nei contratti interessati anche i contratti di cessione di beni con posa in opera qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla normativa. Non rientrano invece i contratti di somministrazione di lavoro delle agenzie di lavoro interinale;
- Il “prevalente utilizzo di manodopera” si verifica nel caso in cui il rapporto tra le retribuzioni lorde del personale impiegato nell’opera/servizio e il prezzo complessivo dell’opera è superiore al 50%;
- Ove soggetti alla normativa il committente/appaltatore dovrà ricevere entro 5 giorni dalla scadenza del pagamento del modello F24 la documentazione prevista dalla normativa. Sulla stessa il committente/appaltatore dovrà verificare: a) che la retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’appalto non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata, b) la corrispondenza del versamento effettuato con F24 alla ritenute esposte nel prospetto riepilogativo consegnato, c) che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue e a tal fine sono considerate incongrue se le ritenute risultano inferiori al 15% della retribuzione imponibile, nel qual caso il committente/appaltatore sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni;
- Sino al 30/04/2020 non è sanzionato il mancato pagamento distinto dei modelli F24 a patto che vengano forniti al committente/appaltatore le distinte degli importi dovuti in relazione all’opera/servizio reso.