Secondo la nota del Ministero in oggetto si applicano già ai rapporti di lavoro sorti a partire dall’entrata in vigore della norma (03/08/2017) per quel che riguarda le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) le seguenti norme:
– l’art. 8, comma 3 lettera b) del D.Lgs 117/2017, che prevede il divieto di corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quanto previsto dai CCNL per le medesime qualifiche
– l’art. 16, che prevede che i lavoratori del Terzo Settore hanno diritto a trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai CCNL e che la differenza di retribuzione lorda tra lavoratori dipendenti non possa essere superiore al rapporto di 1 a 8, ove il parametro di riferimento deve essere costituito dal lavoratore con la retribuzione lorda più bassa.
Tali norme non si applicano quindi ai rapporti di lavoro sorti prima del 03/08/2017.
Per le Onlus queste norme troveranno applicazione nel momento in cui si iscriveranno al RUNTS (art. 16) e a partire dal periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione Europea sulle disposizioni fiscali (art. 8, comma 3 lett. b), in quanto per le stesse continua ad essere applicabile l’art. 10, comma 6, lett. e) del D.Lgs 460/1997 che vieta di corrispondere retribuzioni superiori del 20% rispetto a quanto previsto dal CCNL.