Con il provvedimento in esame viene data attuazione alla norma contenuta nel D.L. Rilancio (art. 176 D.L. 34/2020) con la quale viene attribuita ad ogni nucleo familiare con un ISEE inferiore a 40.000 euro un bonus vacanze pari a euro 500,00 per nuclei con più di due componenti, euro 300,00 per nuclei con due componenti e euro 150,00 per nuclei composti da una sola persona, utilizzabile nel periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020.
Dopo aver verificato la disponibilità di un reddito ISEE inferiore a 40.000 euro la procedura richiede di dotarsi di un’identità digitale spid o di una carta di identità elettronica al fine di gestire l’agevolazione su una applicazione resa disponibile da PagoPA S.p.A.
L’applicazione rilascerà agli aventi diritto un codice univoco e un QR Code che il nucleo familiare potrà utilizzare per usufruire dell’80% del bonus come sconto sul costo della vacanza (es. bonus 500,00 euro, costo della vacanza 1.000 euro, spesa effettiva 600 (1.000-400)). Il restante 20% (nell’esempio i 100,00 euro) verranno invece recuperati nella dichiarazione dei redditi come detrazione dalle imposte.
E’ necessario prestare attenzione al fatto che:
- Prima di prenotare la vacanza bisogna accertarsi che la struttura turistica rientri tra quelle che accettano il bonus vacanze;
- L’utilizzo del bonus deve essere effettuato in un’unica soluzione. Non può essere utilizzato per l’acquisto di due o più vacanze distinte;
- La prenotazione della vacanza non deve avvenire attraverso l’utilizzo di portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator).
La struttura ricettiva che riceve il bonus vacanze deve operare sul documento fiscale rilasciato al nucleo familiare lo sconto dell’80% del valore del buono. Tale importo potrà essere recuperato mediante compensazione nel modello F24 o ceduto ad altri soggetti.
Lo Studio è a disposizione degli interessati per fornire le informazioni che si ritengono utili per una corretta fruizione dell’agevolazione.