Limitatamente al periodo di imposta 2022 viene aumentato da euro 258,23 a euro 600,00 l’importo delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito imponibile degli stessi (sono quindi esenti da imposte e contributi). Ricordiamo che per aver diritto all’agevolazione l’erogazione NON deve essere in denaro ma attraverso la fornitura di beni e/o servizi. La norma estende l’agevolazione anche alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Rispetto a questa ultima novità non è ancora stato chiarito quale documentazione a supporto deve fornire il dipendente. Per prudenza si ritiene nel caso conveniente acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme erogate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo indicato. In alternativa il datore di lavoro può valutare di utilizzare tutto l’importo con le classiche modalità evitando le problematiche (anche di privacy) connesse all’estensione dell’agevolazione alle bollette.
Autore: wp_1162063
Il bollo addebitato in fattura va considerato come un ricavo (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 428/2022 del 12/08/2022)
Con la risposta ad interpello di cui sopra l’Agenzia delle Entrate afferma che l’imposta di bollo eventualmente addebitata al cliente in fattura dal contribuente forfetario assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Per uniformarsi a tale presa di posizione nella predisposizione della fattura elettronica/cartacea anche i 2,00 euro dell’imposta di bollo devono essere fatturati con la causale IVA del regime forfetario e non con la causale “Escluso IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72”.
Bando per la concessione di contributi alle MPMI della Provincia di Pavia per investimenti innovativi
Con il bando in oggetto la CCIAA di Pavia intende supportare le micro, piccole e medie imprese della Provincia di Pavia per quel che riguarda gli investimenti innovativi realizzati nel periodo 01/02/2022-31/12/2022 con un contributo pari al 50% dell’investimento realizzato, con un massimo di euro 15.000. L’investimento minimo deve essere superiore a euro 3.000.
La domanda può essere presentata dal 01/09/2022 alle ore 12.00 del 31/01/2023. Per gli interessati il testo del bando è reperibile sul sito della CCIAA di Pavia.
Bonus carburante (circolare n. 27/E Agenzia Entrate del 14/07/2022)
Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate affronta più nel dettaglio l’agevolazione introdotta dall’art. 2 del D.L. 21/03/2022 n. 21, di cui ci siamo già occupati nella circolare informativa del 04/04/2022 a cui facciamo rinvio. Nella circolare dell’Agenzia si ricorda che in sede di conversione in legge l’agevolazione è stata estesa a tutti i datori di lavoro del settore privato superando il dubbio sorto con la prima formulazione della norma, per cui ora è chiaro che tutti i datori di lavoro “non pubblici” possono erogare il bonus carburante ai propri dipendenti (quindi anche i professionisti e gli enti non commerciali).
La circolare precisa che l’assegnazione ai dipendenti non richiede preventivi accordi contrattuali (a meno che gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato) e possono quindi anche essere dati “ad personam”.
L’Agenzia delle Entrate afferma che il costo sostenuto dal datore di lavoro privato per l’acquisto dei buoni benzina è interamente deducibile dal reddito d’impresa, “sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente”.
Con tale affermazione ci pare di dover concludere che prudenzialmente l’assegnazione dei buoni benzina possa avvenire unicamente nei confronti di dipendenti che utilizzano l’auto personale a fini lavorativi e/o per recarsi al lavoro e non in modo generico anche in favore di chi l’auto non la usa per recarsi al lavoro o per il lavoro stesso.
Viene inoltre confermato che l’agevolazione dei buoni carburante sino all’importo di euro 200,00 si aggiunge a quella prevista per le erogazioni in natura sino ad euro 258,23 e a tal fine risulta opportuno tenere distinte le due agevolazioni per evitare che al superamento della soglia divenga tassata l’intera somma corrisposta. A tal fine risultano molto esplicativi i due esempi riportati dall’Agenzia delle Entrate:
- Buoni benzina erogati per euro 100,00 e altri benefit (diversi dai buoni benzina) per euro 300,00 -> tassazione integrale dei 300,00;
- Buoni benzina erogati per euro 250,00 e altri benefit (diversi dai buoni benzina) per euro 200 -> nessuna tassazione in quanto i 50 euro in più sui buoni benzina possono essere sommati ai 200 euro degli altri benefit e rientrare comunque nel limite dei 258,23 euro.
Ne consegue un terzo caso ove Buoni benzina erogati per euro 250,00 e altri benefit (diversi dai buoni benzina) per euro 258,23 -> tassazione integrale dei 250 euro di buoni benzina.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda i buoni assegnati per quel che riguarda l’anno 2022 entro il 12/01/2023, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati dal dipendente anche successivamente.
Contributo per sostenere le spese di sessioni di psicoterapia (art. 1-quater comma 3 DL 228/2021 e circolare Inps n. 83 del 19/07/2022 e messaggio Inps n. 2905/2022)
Con la circolare in oggetto l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione del cosiddetto “bonus psicologo 2022”. Beneficiari del contributo sono le persone residenti in Italia in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica con un ISEE non superiore a euro 50.000.
L’importo del beneficio, fino ad un massimo di euro 50 per ogni seduta psicologica è di:
- 600 euro in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;
- 400 euro in caso di ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
- 200 euro in caso di ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro.
Per accedere al contributo bisognerà presentare un’apposita domanda accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” del sito Inps (Prestazioni e servizi > Servizi > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche) o avvalendosi del servizio Contact Center Integrato a partire dal 25 luglio 2022 e fino al 24 ottobre 2022.
Ad accoglimento della domanda l’Inps rilascerà il provvedimento con l’indicazione dell’importo del contributo e il codice univoco da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. Il contributo dovrà essere utilizzato entro 180 giorni presso un professionista iscritto all’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi che abbia aderito all’iniziativa.