Chiarimenti in tema di fringe benefit ai lavoratori dipendenti con figli a carico (Circolare n. 23/E del 01/08/2023 Agenzia delle Entrate)

Con la circolare in commento vengono forniti importanti chiarimenti in relazione all’innalzamento per il solo anno 2023 del tetto dei fringe benefit erogabili dal datore di lavoro ai dipendenti con figli fiscalmente a carico (si veda precedente circolare del 07 giugno 2023). In particolare viene affermato che l’innalzamento del tetto dai 258,23 euro ai 3.000 euro riguarda entrambi i coniugi e pertanto, qualora siano entrambi dipendenti, possono ricevere erogazioni liberali in natura sino ad un massimo di 3.000 per ciascuno e quindi potenzialmente l’agevolazione può arrivare sino a 6.000 euro per nucleo familiare.

Inoltre viene ricordato che per fruire dell’agevolazione il genitore deve rilasciare una dichiarazione al datore di lavoro nella quale deve indicare il codice fiscale dei figli a carico, rispetto ai quali la circolare ricorda che il limite di reddito, pari a 2.840,51 (ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni) deve essere valutato al 31 dicembre 2023. Per i figli che sono in un’età nella quale possono generare reddito è pertanto,  a nostro avviso, consigliabile attendere gli ultimi mesi dell’anno prima di rilasciare la dichiarazione richiesta onde evitare di dichiarare il possesso di requisiti che, a posteriori, risultino non rispettati.


Tassazione delle mance percepite dal personale dipendente impiegato dalle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62 legge 197/2022 e Circolare n. 26/E del 29/08/2023 Agenzia delle Entrate e risoluzione n. 16/E del 17/03/2023)

Con la circolare in commento vengono forniti importanti chiarimenti in relazione all’applicazione della agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità relativa all’anno 2023 in tema di tassazione delle mance percepite dal personale dipendente impiegato dalle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare viene previsto che le cosiddette mance elargite ai dipendenti vengano assoggettate ad una tassazione sostitutiva del 5% in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF e alle addizionali regionali e comunali entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno dal dipendente per le prestazioni di lavoro effettuate.

I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono:

  • Titolarità di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato nel settore delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi. Rispetto a questo punto il datore di lavoro deve acquisire dal dipendente che abbia avuto nell’anno precedente più rapporti di lavoro, una dichiarazione con la quale attesti l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. Il superamento del limite di reddito dei 50.000 euro nel corso dell’anno determina unicamente l’impossibilità di applicare l’imposta sostitutiva nell’anno successivo;
  • Assenza di una rinuncia scritta da parte del dipendente alla tassazione sostitutiva. Il regime dell’imposta sostitutiva è il regime naturale e pertanto, se valgono tutti i requisiti, deve essere applicato dal datore di lavoro, ma il dipendente può richiederne la sua non applicazione.

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Flat tax incrementale per l’anno 2023 (Circolare n. 18 del 28/06/2023 Agenzia delle Entrate – articolo 1, commi 55-57 della Legge 197/2022)

Con la circolare in oggetto sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all’applicazione (valida al momento per il solo anno 2023) della cosiddetta “flat tax incrementale”, che consiste nella possibilità di assoggettare, da parte delle persone fisiche titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, l’incremento di reddito 2023 rispetto al maggiore dei redditi conseguiti nel triennio 2020-2022 ad una aliquota sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 15%, entro il limite massimo di euro 40.000 e con una franchigia del 5%, anziché alle ordinarie aliquote di imposta. Due esempi riportati nella circolare chiariscono il meccanismo dell’agevolazione:

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Credito di imposta per adeguamento registratori di cassa alle nuove disposizioni sulla lotteria degli scontrini (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 231943/2023 del 23/06/2023)

Entro il prossimo 02/10/2023 tutti i soggetti che utilizzano un registratore di cassa per certificare i corrispettivi devono provvedere ad adeguarlo alle nuove disposizioni in tema di partecipazione alla cosiddetta “lotteria degli scontrini”. Per far fronte alle spese che si dovranno sostenere è stato introdotto un credito di imposta pari al 100% della spesa sostenuta con un limite massimo di euro 50,00 per ogni registratore di cassa.

Il credito di imposta potrà essere fruito unicamente con F24 in compensazione a partire dalla liquidazione periodica IVA successiva a quella di registrazione della fattura di acquisto per l’adeguamento dell’apparecchio, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e solo fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie (80 milioni di euro).

Per poter usufruire del credito di imposta bisogna procedere a pagare la relativa fattura con modalità di pagamento tracciabili (no contanti).

In sintesi quindi invitiamo gli interessati a provvedere quanto prima ad effettuare l’intervento di adeguamento dei registratori di cassa, a farsi emettere una fattura specifica per l’intervento e a pagarla con modalità tracciabili (bonifico/assegno non trasferibile/ecc.) e a farci avere copia della fattura quietanzata appena disponibile.


Aumento del fringe benefit a euro 3.000 per dipendenti con figli a carico (art. 40 D.L. 48/2023)

Con il decreto in oggetto viene innalzata per l’anno 2023 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000 euro, ma solo per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Per tutti gli altri dipendenti la soglia di non imponibilità al momento rimane fissata in euro 258,23. Ricordiamo a tal fine che si considerano a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, soglia aumentata a euro 4.000 per i figli con età pari o inferiore ai 24 anni.

Per aver diritto all’agevolazione il dipendente deve consegnare al datore di lavoro una dichiarazione in cui attesti di aver diritto a fruire della soglia di euro 3.000 per il 2023 indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Ricordiamo che il fringe benefit può consistere nella cessione a titolo gratuito di beni e/o servizi e/o nel pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas naturale del dipendente.

Considerato che al momento non è ancora chiaro se, in presenza di due genitori con figli a carico, entrambi dipendenti, la soglia di non imponibilità valga per ciascun genitore o debba essere suddivisa tra gli stessi può essere utile attendere ulteriori chiarimenti sull’applicazione della norma prima di procedere al suo utilizzo.