Le Micro e Piccole Imprese, incluse le imprese sociali di cui all’art. 1 del D.Lgs 112/2017, già esistenti ed operanti nel commercio al dettaglio di vicinato, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande, servizi, turismo, cultura e tempo libero che operano nel territorio del Comune di Milano, con esclusione del centro storico, possono partecipare ad un bando presentando progetti di investimento di importo compreso tra 8.000 e 60.000 euro, a fronte dei quali vengono concessi contributi a fondo perduto pari al 50% dell’investimento realizzato e finanziamenti a tasso agevolato pari ad un ulteriore 25% dell’investimento realizzato. Per i soggetti interessati riportiamo di seguito il link dove potrete trovare il testo del bando (che specifica i requisiti per poter accedere ai contributi/finanziamenti previsti) e tutta la documentazione relativa. Le domande di ammissione all’agevolazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, entro le ore 12.00 del 02/12/2022.
Categoria: Circolari informative
Crediti di imposta alle imprese sui maggiori costi per energia elettrica e gas (art. 3-4 DL 21/2022, art. 6, commi 3 e 4 DL 115/2022, art. 1 DL 144/2022)
A parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale sono stati introdotti, in più riprese, crediti di imposta in favore delle imprese. Escludendo dalla presente analisi le imprese cosiddette energivore e gasivore (cioè grandi consumatrici di energia elettrica e gas) l’agevolazione riguarda al momento il secondo, terzo trimestre 2022 ed i mesi di ottobre e novembre 2022.
Contributi al no profit sui maggiori costi per energia elettrica e gas sostenuti nel 2022 (art. 8 DL 144/2022)
Il decreto in oggetto introduce due disposizioni di favore per far fronte ai maggiori oneri sostenuti nel 2022 dal mondo del no profit per quel che riguarda l’energia elettrica e il gas. Per entrambe le disposizioni dovranno essere adottati specifici decreti che definiranno le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi previsti.
La prima agevolazione riguarda gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale rivolti a persone con disabilità. A favore di questi soggetti verrà erogato un contributo a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 in proporzione ai costi sostenuti negli analoghi periodi del 2021.
La seconda agevolazione riguarda gli ETS iscritti al RUNTS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in fase di iscrizione e le Onlus iscritte alla relativa anagrafe. A questi soggetti verrà erogato un contributo a fronte dei maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale in proporzione ai costi sostenuti nel 2021.
I due contributi non sono tra loro cumulabili.
Lo Studio provvederà ad informare i soggetti interessati non appena i decreti attuativi saranno disponibili.
Bonus una tantum di 200 euro per autonomi e professionisti (DM 19 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24/0972022) e una tantum incrementale di euro 150 (art. 20 DL 144/2022)
Dal 26/09/2022 e sino al 30/11/2022 è possibile richiedere, da parte dei soggetti che presentano i requisiti di seguito indicati, un bonus una tantum di euro 200,00.
Dal punto di vista soggettivo possono beneficiarne:
– Artigiani e commercianti iscritti all’INPS e loro collaboratori e coadiuvanti;
– Soci di società iscritti all’INPS gestione commercianti e artigiani;
– Professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
– Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.).
Codice della crisi di impresa: Segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies D.Lgs 14/2019 come modificato da ultima dall’art. 37-bis del D.L. 73/2022)
L’art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e Inail) segnalino all’imprenditore l’esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie:
– per l’Agenzia delle entrate, I’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000, e comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente. La segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore a euro 20.000;
– per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all’importo di euro 100.000 per le imprese individuali, euro 200.000 per le società di persone ed euro 500.000 per le società di capitali;
– per I’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
2) all’importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.