Novità in tema di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari dal 2023 (art. 25-bis DL 17/2022)

Dal 2023 il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari verrà riconosciuto unicamente per quel che riguarda gli investimenti effettuati sulla stampa. Non saranno più agevolati gli investimenti pubblicitari su radio e TV.

L’agevolazione verrà riconosciuta nella misura del 75% degli investimenti incrementali (e non come negli ultimi anni sul totale degli investimenti effettuati). I soggetti interessati devono quindi programmare con attenzione gli investimenti pubblicitari 2022 e 2023: realizzarne molti nel 2022 può precludere l’agevolazione nel 2023. Se si intende effettuare investimenti rilevanti nel 2023 può essere invece opportuno contenere quelli 2022. Ricordiamo da questo punto di vista che per accedere all’agevolazione 2023 è necessario aver effettuato almeno un investimento, anche limitato, nel 2022: con investimenti 2022 pari a zero infatti non viene considerato alcun incremento.


Aziende con più di 50 dipendenti tenute alla predisposizione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile entro il 30/09/2022 (art. 46 D.Lgs 198/2006 come modificato dall’art. 3 della Legge 162/2021)

Le aziende con più di 50 dipendenti sono tenute entro il prossimo 30/09/2022 a compilare, in modalità telematica accedendo al portale del Ministero del Lavoro, il rapporto relativo al biennio 2020-2021 sulla situazione del personale maschile e femminile. Al termine della procedura viene rilasciata una ricevuta che, unitamente alla copia del rapporto stesso, deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Per i bienni successivi il rapporto andrà redatto entro il 30/04 dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. La compilazione del rapporto per le aziende con meno di 50 dipendenti è facoltativa.


Obbligo accettazione pagamenti con POS: novità dal 30/06/2022 (D.L. 36/2022)

Il Dl 36/2022 (Decreto PNRR2) introduce alcune misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra cui l’anticipo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022 delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con strumenti elettronici.

L’obbligo per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito / credito / altri strumenti elettronici era stato introdotto dal DL n. 179/2012.

Questa norma non prevedeva però un regime sanzionatorio, introdotto ora dall’art. 19-ter, DL n. 152/2021 (c.d. “Decreto PNRR”) che dispone:

  • l’obbligo in capo ai professionisti / imprese / commercianti di essere in possesso del POS al fine di consentire i pagamenti elettronici relativi alle operazioni poste in essere;
  • l’irrogazione di un’apposita sanzione a partire dal 30.06.2022 nei confronti dei predetti soggetti che rifiutano il pagamento tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici.

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

  • € 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

La sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

La condotta sanzionata non è legata al fatto di non munirsi di un POS per consentire il pagamento elettronico ma alla mancata accettazione di tale pagamento.

Quindi, in caso di sopralluogo dei verificatori che dovessero contestare l’assenza di un POS non potrà essere irrogata alcuna sanzione, che, al contrario, potrà applicarsi laddove questi assistano al rifiuto opposto dal negoziante o dal professionista.


Collaborazioni occasionali: novità dal 30 aprile 2022

E’ operativa dal 28 marzo 2022 la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro.

Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail (si veda sul tema la precedente circolare informativa del 20/12/2021).

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Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (art. 2 D.L. 4/2022)

Con il fondo in esame vengono concessi contributi a fondo perduto alle imprese che svolgono prevalentemente un’attività di commercio al dettaglio nell’ambito di attività identificate dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto (settore commercio al dettaglio) che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto al 2019 non inferiore al 30%. Le imprese destinatarie dell’agevolazione devono, tra gli altri, risultare regolarmente costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in misura percentuale rispetto alla riduzione del fatturato pari al 60, 50 e 40%, rispettivamente per aziende con ricavi 2019 inferiori a 400.000, 1.000.000 e 2.000.000 di euro

Le domande devono essere presentate nel periodo compreso tra il 03/05/2022 e il 24/05/2022 esclusivamente per via telematica. Non vale l’ordine di presentazione. Nel caso di un numero di domande che impegni risorse superiori all’importo messo a disposizione (200 milioni di euro) il Ministero procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi concessi ad ogni domanda ammessa.

Lo Studio contatterà direttamente i clienti interessati ed è a disposizione di chi fosse interessato per fornire chiarimenti in merito.