Contributi ad imprese commerciali a compensazione della realizzazione della grande struttura di vendita di City Life (Determinazione Dirigenziale n. 12353 del 30/12/2021 Comune di Milano)

Con l’avviso pubblico in oggetto viene previsto un contributo a fondo perduto di massimo euro 3.000 per ogni unità locale (tetto eventualmente aumentabile a euro 10.000 nel caso di domande inferiori alle risorse disponibili) per le attività commerciali situate nelle vicinanze della grande struttura di vendita di City Life (si veda planimetrie allegate). Il contributo viene assegnato a fronte di investimenti nell’attività aziendale realizzati e pagati nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 30/09/2022.

Le domande devono essere presentate nel periodo compreso tra il 28/03/2022 e il 15/06/2022.

Per i soggetti interessati siamo disponibili a fornire l’avviso pubblico dove è possibile trovare tutte le informazioni per poter procedere alla richiesta.


Bonus carburanti ai dipendenti (art. 2 D.L. 21/2022)

Per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburante nel limite di euro 200,00 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3 del DPR 917/1986. Questa la formulazione della norma che vuole andare incontro alle problematiche di caro carburante che i dipendenti stanno incontrando. Considerato che tale agevolazione è valida per tutto l’anno 2022 prima di procedere all’acquisto dei buoni è però forse opportuno attendere qualche chiarimento ministeriale sui seguenti temi onde evitare errori di valutazione:

  • Tale bonus si aggiunge a quello già previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR che prevede la detassazione dei fringe benefit in natura fino all’importo massimo per il 2022 di euro 258,23 o è ricompreso in tale ambito? (la logica porta a ritenere che sia aggiuntivo e da tenere separato)
  • Il fatto che la norma riporta il termine “aziende private” esclude dal beneficio i dipendenti dei professionisti? E quelli degli enti non commerciali?
  • Non è chiaro se il bonus possa essere concesso ai soli dipendenti che usano la propria auto per recarsi al lavoro/per fini lavorativi o se sia slegato da questo aspetto.

Quel che pare assodato è che il beneficio possa essere attribuito a singoli dipendenti ben individuati e non alla generalità dei dipendenti.

Sarà nostra premura darvi indicazioni sui temi di cui sopra non appena disponibili. Nel mentre è preferibile un approccio prudenziale sul tema.


Contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (art. 3 D.L. 21/2022)

Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw diverse dalla imprese a forte consumo di energia elettrica di cui dl DM Ministero Sviluppo Economico 21/12/2017 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto della componente energetica, sulla base delle fatture d’acquisto, ove il costo al kw sia superiore a quella del corrispondente periodo del 2019 di oltre il 30%.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione (entro il 31/12/2022) o ceduto a terzi (in tal caso è necessario acquisire il visto di conformità).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile IRAP.


Contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (art. 4 D.L. 21/2022)

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del DL 01/03/2022 n. 17 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di gas naturale per usi diversi dagli usi termoelettrici, sulla base delle fatture d’acquisto, ove il costo del gas sia superiore a quello del corrispondente periodo del 2019 di oltre il 30%.

Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione (entro il 31/12/2022) o ceduto a terzi (in tal caso è necessario acquisire il visto di conformità).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e alla base imponibile IRAP.


Bonus edilizi riconosciuti solo se le aziende applicano i CCNL edili (art. 4 D.L. 13/2022)

Per i lavori edili di importo superiore a euro 70.000 avviati a partire dal 27/05/2022 i benefici previsti da tutta una serie di norme agevolative verranno riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse verrà indicato il CCNL del settore edile (tra quelli stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative) applicato dall’impresa esecutrice. La verifica della presenza di tale informazione dovrà essere fatta anche ai fini del rilascio del visto di conformità.

Attenzione quindi, in quanto il mancato rispetto di tale nuovo adempimento comporterà, come detto, la perdita dei benefici fiscali previsti dalle seguenti agevolazioni: incentivi per l’efficienza energetica, il sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 D.L. 34/2020), eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020), il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020), ristrutturazioni edilizie e bonus mobili (art. 16 D.L. 63/2013)

Il mancato rispetto del nuovo adempimento comporterà inoltre l’impossibilità di procedere con la cessione dei crediti fiscali e lo sconto in fattura previsti dall’art. 121 del D.L. 34/2020.