Definizione agevolata delle cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (art. 1, commi da 231 a 252 Legge 197/2022)

Con la norma in oggetto viene consentito di definire in modo agevolato le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. La definizione agevolata avviene versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. La relativa domanda di definizione agevolata deve essere effettuata entro il 30 aprile 2023. Il pagamento degli importi dovuti, comunicati dall’agente della riscossione entro il 30/06/2023, deve avvenire o entro il 31/07/2023 in unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 31/07/2023 e il 30/11/2023.

Rispetto al tema può essere utile accedere, tramite spid, al sito dell’Agenzia della Riscossione per verificare l’esistenza di cartelle “rottamabili”.

Lo Studio è disponibile ad assistere gli interessati nella procedura per richiedere il prospetto informativo delle cartelle “rottamabili” e nella eventuale conseguente definizione agevolata.


Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 1, commi da 153 a 159 Legge 197/2022 – Circolare Agenzia Entrate n. 1/E/2023)

Con la norma in oggetto viene consentito di definire in modo agevolato i cosiddetti avvisi bonari emessi in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 mediante la riduzione delle sanzioni applicate dal 10% al 3% e alla possibilità di estendere la rateizzazione degli importi dovuti fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. L’agevolazione riguarda unicamente gli avvisi bonari per i quali i termini di pagamento non erano ancora scaduti al 01/01/2023 o recapitate successivamente alla stessa data.

La definizione agevolata si applica anche in relazione alle rateizzazioni degli avvisi bonari riferiti a qualsiasi periodo di imposta per le rate scadenti in data successiva al 01/01/2023. Per usufruire dall’agevolazione è necessario che per la rateizzazione non sia intervenuta nessuna causa di decadenza.

La riduzione delle sanzioni deve essere calcolata direttamente dal contribuente.

I clienti interessati dalla norma sono già stati contattati dallo Studio.

Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati nel predisporre quanto necessario per usufruire della riduzione delle sanzioni.


Buoni carburante sino a 200 euro agevolati anche per l’anno 2023 ma non ai fini contributivi (art. 1 DL 5/2023)

Con la norma in oggetto viene stabilito, in analogia a quanto già fatto per l’anno 2022, che i datori di lavoro possano assegnare nell’anno 2023 buoni carburante ai propri dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore fino all’importo di euro 200,00. Nel caso venisse assegnato un importo superiore a tale importo, l’intero valore assegnato costituirebbe reddito per il lavoratore e sarebbe quindi soggetto ad imposte.

Vale anche in questo caso quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2022 in base alla quale il costo sostenuto dal datore di lavoro privato per l’acquisto dei buoni benzina è interamente deducibile dal reddito d’impresa, “sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente”.

Con tale affermazione ci pare di dover concludere che prudenzialmente l’assegnazione dei buoni benzina possa avvenire unicamente nei confronti di dipendenti che utilizzano l’auto personale a fini lavorativi e/o per recarsi al lavoro e non in modo generico anche in favore di chi l’auto non la usa per recarsi al lavoro o per il lavoro stesso.

Rispetto a quanto previsto per l’anno 2022 non è invece stata riproposta la decontribuzione di tale agevolazione. Pertanto il datore di lavoro che erogasse i buoni carburanti ai propri dipendenti dovrebbe assoggettare a contributi l’importo assegnato, a meno che non li faccia rientrare nel tetto attualmente previsto in euro 258,23 delle erogazioni liberali in natura.


Contributo ai proprietari per la sistemazione e messa a norma dell’alloggio da porre in affitto a canone concordato (Milano Abitare – agenzia per l’affitto sostenibile del Comune di Milano)

I proprietari, sia persone fisiche che giuridiche, di immobili siti nel Comune di Milano, registrati a Milano Abitare, che intendano eseguire o che abbiano eseguito opere di sistemazione dell’alloggio nella propria disponibilità e che si rendano disponibili a darlo in locazione a canone concordato per almeno 5 anni possono richiedere un contributo pari alle spese sostenute fino ad un massimo di euro 4.000.

La domanda di contributo deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per verificare i requisiti e le spese ammissibili è opportuno fare riferimento alle linee operative per la gestione del contributo che siamo disponibili ad inviare agli interessati.


Modifiche al regime forfetario a partire dall’anno 2023 (art. 1, comma 54 della Legge 197/2022)

La legge di stabilità per l’anno 2023 ha introdotto due importanti novità per quel che riguarda il regime contabile forfetario.

In primo luogo è stato aumentato da 65.000 a 85.000 euro il limite dei ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime. Pertanto, considerato che la norma fa riferimento ai ricavi e compensi conseguiti nell’anno precedente, tutti coloro che nell’anno 2022 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori ad euro 85.000 potranno continuare ad applicare il regime forfetario nel 2023 o scegliere di adottarlo nel 2023.

La seconda modifica riguarda l’introduzione di un tetto ai ricavi/compensi conseguibili con il regime forfetario al superamento del quale si realizza la fuoriuscita automatica e immediata dal regime. Tale tetto è stato posizionato a euro 100.000. Al superamento di tale tetto il contribuente dovrà ritornare ad applicare l’IVA (a partire da euro 100.000,01) e verrà tassato sul reddito dell’intero anno secondo le modalità ordinarie (e non con le regole del regime forfetario).