Contributi al no profit sui maggiori costi per energia elettrica e gas sostenuti nel 2022 (art. 8 DL 144/2022)

Il decreto in oggetto introduce due disposizioni di favore per far fronte ai maggiori oneri sostenuti nel 2022 dal mondo del no profit per quel che riguarda l’energia elettrica e il gas. Per entrambe le disposizioni dovranno essere adottati specifici decreti che definiranno le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi previsti.

La prima agevolazione riguarda gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale rivolti a persone con disabilità. A favore di questi soggetti verrà erogato un contributo a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 in proporzione ai costi sostenuti negli analoghi periodi del 2021.

La seconda agevolazione riguarda gli ETS iscritti al RUNTS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in fase di iscrizione e le Onlus iscritte alla relativa anagrafe. A questi soggetti verrà erogato un contributo a fronte dei maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale in proporzione ai costi sostenuti nel 2021.

I due contributi non sono tra loro cumulabili.

Lo Studio provvederà ad informare i soggetti interessati non appena i decreti attuativi saranno disponibili.


Bonus una tantum di 200 euro per autonomi e professionisti (DM 19 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24/0972022) e una tantum incrementale di euro 150 (art. 20 DL 144/2022)

Dal 26/09/2022 e sino al 30/11/2022 è possibile richiedere, da parte dei soggetti che presentano i requisiti di seguito indicati, un bonus una tantum di euro 200,00.

Dal punto di vista soggettivo possono beneficiarne:

– Artigiani e commercianti iscritti all’INPS e loro collaboratori e coadiuvanti;

– Soci di società iscritti all’INPS gestione commercianti e artigiani;

– Professionisti iscritti alla gestione separata INPS;

– Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.).

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Codice della crisi di impresa: Segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies D.Lgs 14/2019 come modificato da ultima dall’art. 37-bis del D.L. 73/2022)

L’art. 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e Inail) segnalino all’imprenditore l’esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore a determinate soglie:

– per l’Agenzia delle entrate, I’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000, e comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno precedente. La segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore a euro 20.000;

– per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all’importo di euro 100.000 per le imprese individuali, euro 200.000 per le società di persone ed euro 500.000 per le società di capitali;

– per I’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,

2) all’importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

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Aumento del limite del welfare aziendale per l’anno 2022 (art. 12 D.L. 115/2022)

Limitatamente al periodo di imposta 2022 viene aumentato da euro 258,23 a euro 600,00 l’importo delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito imponibile degli stessi (sono quindi esenti da imposte e contributi). Ricordiamo che per aver diritto all’agevolazione l’erogazione NON deve essere in denaro ma attraverso la fornitura di beni e/o servizi. La norma estende l’agevolazione anche alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Rispetto a questa ultima novità non è ancora stato chiarito quale documentazione a supporto deve fornire il dipendente. Per prudenza si ritiene nel caso conveniente acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme erogate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo indicato. In alternativa il datore di lavoro può valutare di utilizzare tutto l’importo con le classiche modalità evitando le problematiche (anche di privacy) connesse all’estensione dell’agevolazione alle bollette.


Il bollo addebitato in fattura va considerato come un ricavo (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 428/2022 del 12/08/2022)

Con la risposta ad interpello di cui sopra l’Agenzia delle Entrate afferma che l’imposta di bollo eventualmente addebitata al cliente in fattura dal contribuente forfetario assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Per uniformarsi a tale presa di posizione nella predisposizione della fattura elettronica/cartacea anche i 2,00 euro dell’imposta di bollo devono essere fatturati con la causale IVA del regime forfetario e non con la causale “Escluso IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72”.