Obbligo accettazione pagamenti con POS: novità dal 30/06/2022 (D.L. 36/2022)

Il Dl 36/2022 (Decreto PNRR2) introduce alcune misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tra cui l’anticipo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022 delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con strumenti elettronici.

L’obbligo per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito / credito / altri strumenti elettronici era stato introdotto dal DL n. 179/2012.

Questa norma non prevedeva però un regime sanzionatorio, introdotto ora dall’art. 19-ter, DL n. 152/2021 (c.d. “Decreto PNRR”) che dispone:

  • l’obbligo in capo ai professionisti / imprese / commercianti di essere in possesso del POS al fine di consentire i pagamenti elettronici relativi alle operazioni poste in essere;
  • l’irrogazione di un’apposita sanzione a partire dal 30.06.2022 nei confronti dei predetti soggetti che rifiutano il pagamento tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici.

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

  • € 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

La sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

La condotta sanzionata non è legata al fatto di non munirsi di un POS per consentire il pagamento elettronico ma alla mancata accettazione di tale pagamento.

Quindi, in caso di sopralluogo dei verificatori che dovessero contestare l’assenza di un POS non potrà essere irrogata alcuna sanzione, che, al contrario, potrà applicarsi laddove questi assistano al rifiuto opposto dal negoziante o dal professionista.


Collaborazioni occasionali: novità dal 30 aprile 2022

E’ operativa dal 28 marzo 2022 la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative fino a 2.500 euro.

Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail (si veda sul tema la precedente circolare informativa del 20/12/2021).

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Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (art. 2 D.L. 4/2022)

Con il fondo in esame vengono concessi contributi a fondo perduto alle imprese che svolgono prevalentemente un’attività di commercio al dettaglio nell’ambito di attività identificate dai codici ATECO riportati nella tabella allegata al decreto (settore commercio al dettaglio) che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto al 2019 non inferiore al 30%. Le imprese destinatarie dell’agevolazione devono, tra gli altri, risultare regolarmente costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in misura percentuale rispetto alla riduzione del fatturato pari al 60, 50 e 40%, rispettivamente per aziende con ricavi 2019 inferiori a 400.000, 1.000.000 e 2.000.000 di euro

Le domande devono essere presentate nel periodo compreso tra il 03/05/2022 e il 24/05/2022 esclusivamente per via telematica. Non vale l’ordine di presentazione. Nel caso di un numero di domande che impegni risorse superiori all’importo messo a disposizione (200 milioni di euro) il Ministero procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi concessi ad ogni domanda ammessa.

Lo Studio contatterà direttamente i clienti interessati ed è a disposizione di chi fosse interessato per fornire chiarimenti in merito.


Contributi ad imprese commerciali a compensazione della realizzazione della grande struttura di vendita di City Life (Determinazione Dirigenziale n. 12353 del 30/12/2021 Comune di Milano)

Con l’avviso pubblico in oggetto viene previsto un contributo a fondo perduto di massimo euro 3.000 per ogni unità locale (tetto eventualmente aumentabile a euro 10.000 nel caso di domande inferiori alle risorse disponibili) per le attività commerciali situate nelle vicinanze della grande struttura di vendita di City Life (si veda planimetrie allegate). Il contributo viene assegnato a fronte di investimenti nell’attività aziendale realizzati e pagati nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 30/09/2022.

Le domande devono essere presentate nel periodo compreso tra il 28/03/2022 e il 15/06/2022.

Per i soggetti interessati siamo disponibili a fornire l’avviso pubblico dove è possibile trovare tutte le informazioni per poter procedere alla richiesta.


Bonus carburanti ai dipendenti (art. 2 D.L. 21/2022)

Per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburante nel limite di euro 200,00 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3 del DPR 917/1986. Questa la formulazione della norma che vuole andare incontro alle problematiche di caro carburante che i dipendenti stanno incontrando. Considerato che tale agevolazione è valida per tutto l’anno 2022 prima di procedere all’acquisto dei buoni è però forse opportuno attendere qualche chiarimento ministeriale sui seguenti temi onde evitare errori di valutazione:

  • Tale bonus si aggiunge a quello già previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR che prevede la detassazione dei fringe benefit in natura fino all’importo massimo per il 2022 di euro 258,23 o è ricompreso in tale ambito? (la logica porta a ritenere che sia aggiuntivo e da tenere separato)
  • Il fatto che la norma riporta il termine “aziende private” esclude dal beneficio i dipendenti dei professionisti? E quelli degli enti non commerciali?
  • Non è chiaro se il bonus possa essere concesso ai soli dipendenti che usano la propria auto per recarsi al lavoro/per fini lavorativi o se sia slegato da questo aspetto.

Quel che pare assodato è che il beneficio possa essere attribuito a singoli dipendenti ben individuati e non alla generalità dei dipendenti.

Sarà nostra premura darvi indicazioni sui temi di cui sopra non appena disponibili. Nel mentre è preferibile un approccio prudenziale sul tema.