Dal 2022 esclusione dall’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti/professioni (art. 1 comma 8 legge 234/2021)

A decorrere dal 2022 l’imposta IRAP non si applica più a tutte le persone fisiche che svolgono attività commerciali o professionali in forma individuale, ampliando così l’esclusione sino ad ora prevista solo per i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario (legge 190/2014) o di quello di vantaggio (DL98/2011) e per coloro che risultavano privi di autonoma organizzazione. Per effetto di tale esclusione nel 2022 dovranno ancora essere assolti gli adempimenti relativi all’anno 2021 (trasmissione della dichiarazione IRAP e versamento dell’eventuale saldo), ma non verranno più versati gli acconti di imposta 2022.

Per tutti gli altri soggetti (società ed enti, amministrazioni pubbliche, studi associati) l’IRAP continua ad applicarsi come in precedenza.


Divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie in favore di privati prorogato a tutto il 2022 (art. 5, comma 12-quater D.L. 146/2021)

Con la norma in oggetto è stato esteso il divieto di emettere fatture elettroniche nei confronti di privati a tutto l’anno 2022 da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. Il divieto riguarda anche i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (ad esempio podologi, fisioterapisti, logopedisti).

Tali prestazioni verso i privati andranno documentate da fatture in formato cartaceo o .pdf. Sottolineiamo che nel caso di fatture emesse non a privati o non riguardanti prestazioni sanitarie vige l’obbligo di emettere fatture in formato elettronico.


Dal 01/01/2022 riduzione della soglia limite per l’utilizzo del contante (art. 18 D.L. 124/2019, convertito nella legge 157/2019)

A decorrere dal 01/01/2022 la soglia di utilizzo del denaro contante viene ridotta da 1.999,99 euro a 999,99 euro. Vi ricordiamo che l’utilizzo di somme di denaro con controparti non bancarie per importi superiori alle soglie determina una violazione della normativa antiriciclaggio e comporta l’obbligo da parte dei soggetti che ne vengono a conoscenza di segnalare l’operazione alle Autorità competenti per l’irrogazione delle relative sanzioni. Vi preghiamo pertanto di prestare la massima attenzione al rispetto della nuova soglia.


Nuovi adempimenti in caso di utilizzo di lavoratori autonomi occasionali (D.L. 146/2021)

Con il decreto in oggetto, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, viene previsto l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato territoriale competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. La norma fa rinvio all’art. 15, comma 3 della legge 81/2015 che prevede appunto che prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro comunichi la durata della stessa alla direzione territoriale del lavoro competente. L’omessa o ritardata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. La norma, particolarmente stringente, richiede quindi estrema attenzione da parte di tutti coloro che assegnano incarichi ai cosiddetti “collaboratori occasionali”. Siamo in attesa che vengano definite le modalità pratiche per assolvere a tale nuovo adempimento.


Novità in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 (circolare n. 4 del 09/12/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Con la circolare in esame l’Ispettorato Nazionale del Lavoro analizza i casi nei quasi gli organi ispettivi potranno procedere a redigere un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Si tratta di 12 casi rispetto ai quali riteniamo utile venga posta attenzione da parte di tutti i soggetti che hanno personale dipendente al fine di riscontrare di aver posto in essere quanto richiesto (ove applicabile) al fine di evitare l’applicazione di tale provvedimento.