Con il decreto in oggetto viene data attuazione all’agevolazione introdotta dall’art. 38, commi 7 e 8 del D.L. 34/2020 che prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% degli investimenti effettuati in start-up e PMI innovative (nel limite di euro 100.000 per le start-up innovative e di 300.000 euro per le PMI innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, per ciascun periodo di imposta).
Essendo l’agevolazione concessa in regime de minimis è necessario che la start-up innovativa/PMI innovativa PRIMA di ricevere l’investimento da parte dell’investitore presenti un’istanza on-line al Ministero dello Sviluppo Economico che verificherà il rispetto del massimale degli aiuti de minimis (200.000 euro in 3 anni). In caso di esito negativo, anche parziale, la fruizione dell’incentivo non è consentita.
In deroga a quanto sopra esposto, per gli investimenti effettuati in start-up e PMI innovative nel 2020 l’istanza può essere presentata successivamente purchè nel periodo compreso tra il 01/03/2021 e il 30/04/2021.
L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria entro 30 giorni dal conferimento, che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti di stato e l’importo della detrazione fruibile. L’investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.