Istituita, in via sperimentale, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps (art. 1, commi da 386 a 400 Legge 178/2020)

Con la norma in oggetto viene introdotta una forma di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che presentano i seguenti requisiti:

  • Non essere titolari di pensione diretta e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
  • Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore del 50% rispetto alla media dei tre anni precedenti;
  • Aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a euro 8.145, rivalutati ISTAT;
  • Essere in regola con i versamenti previdenziali;
  • Essere titolari di partita IVA da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’indennità, ove spettante, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, con un minimo di 250 euro e un massimo di 800 euro per sei mensilità.

L’indennità può essere richiesta una sola volta nell’arco del triennio e non concorre alla formazione del reddito del soggetto che la percepisce.

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, per i quali verranno adottati appositi decreti.

Per far fronte agli oneri derivanti da tale misura viene aumentata l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di 0,26 punti percentuali per l’anno 2021 e di 0,51 punti percentuali per gli anni 2022 e 2023.


Lotteria degli scontrini: avvio rimandato al 01/02/2021 e limitato ai pagamenti elettronici (art. 3, comma 9 D.L. 183/2020 e art. 1, comma 1095 della Legge 178/2020)

Con il provvedimento in esame è stato disposto il rinvio della partenza della cosiddetta “lotteria degli scontrini” al 01/02/2021 per consentire agli esercenti di adeguare i software dei propri registratori di cassa alla nuova incombenza. La norma introduce anche la possibilità che il consumatore segnali l’eventuale rifiuto opposto dall’esercente a recepire il codice lotteria a partire dal 01/03/2021.

Con la legge di bilancio 2021, inoltre, è stata introdotta la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini esclusivamente per quel che riguarda gli acquisti effettuati medianti strumenti di pagamento eletttronici. Il pagamento in contanti non consentirà quindi di partecipare alla lotteria degli scontrini.


Fatture elettroniche: novità dal 01/01/2021

Dal 01/01/2021 troveranno piena applicazione alcune importanti novità in tema di fatture elettroniche. La prima novità riguarda l’ampliamento dei codici-tipo-documento (si veda la tabella a pag. 4 della guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate disponibile sul sito dell’Agenzia). Alcuni di questi tipo documento sono obbligatori (codici da TD01 a TD09 e da TD20 a TD27), altri sono facoltativi (da TD16 a TD19), nel senso che, almeno per quel che riguarda l’anno 2021, sarà possibile nel caso di ricezione di fattura in reverse charge interno/per acquisti di servizi dall’estero/per acquisto di beni intracomunitari continuare ad integrare la fattura manualmente o ad emettere una autofattura cartacea come si è fatto sino ad ora. In alternativa, l’acquirente potrà dal 01/01/2021 emettere una fattura elettronica con appunto i codici TD16/TD17/TD18/TD19 evitando in tal modo la gestione cartacea dell’operazione. Secondo la guida dell’Agenzia però l’eventuale emissione della fattura elettronica che integra quella ricevuta deve avvenire riportando nel campo “Data” la data della fattura ricevuta o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della stessa, richiedendo quindi una tempistica “stretta” per effettuare l’operazione.

Per quel che riguarda i codici-tipo obbligatori preme ad esempio sottolineare che nel caso di cessione di beni ammortizzabili o autoconsumo/cessione gratuita di beni senza rivalsa dell’IVA non sarà più possibile utilizzare i codici TD01 (fattura immediata) o TD24 (fattura differita), ma rispettivamente il TD26 e il TD27.

La seconda novità riguarda l’ampliamento dei codici natura IVA (si veda pag.23 della guida dell’Agenzia delle Entrate) con una più specifica individuazione delle tipologie delle operazioni.

Le due novità comportano una maggiore attenzione sia da parte di chi emette le fatture, in questo, riteniamo, supportati dai software utilizzati per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche, sia da parte di chi le riceve in quanto dovrà verificare il corretto utilizzo dei codici-tipo e dei codici-natura da parte dell’emittente.

Lo Studio si adopererà per quanto di propria competenza a supportare i clienti su questo tema.


Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell’anno 2019

Con l’introduzione dell’obbligo di emettere a partire dal 01/01/2019 le fatture in formato elettronico è sorto anche il problema della conservazione sostitutiva delle stesse. Su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente rispetto al quale è importante sottolineare alcuni aspetti:

  • l’affidamento all’Agenzia del servizio di conservazione delle fatture elettroniche non esonera il Contribuente dal rispetto delle norme civilistiche e fiscali vigenti in materia. L’Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del Servizio di conservazione ove connessi o derivanti da: a) fatture elettroniche inviate volontariamente dal Contribuente per la conservazione o trasmesse e ricevute dallo stesso tramite il Sistema di Interscambio, contenenti dati non accurati, o non corretti, o in un formato diverso da quello previsto, o non completi o di scarsa qualità; b) forza maggiore, caso fortuito o fatto di terzo; c) situazioni oggettivamente al di fuori del controllo e delle possibilità di intervento dell’Agenzia.
  • L’eventuale richiesta di esibizione delle fatture elettroniche conservate dall’Agenzia potrà essere effettuata esclusivamente a seguito di: a) accertamento da autorità preposte (GDF, Agenzia delle Entrate, INPS), b) accertamenti degli organi di controllo contabile, c) richieste per documentazione nell’ambito di procedimenti giudiziari.

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Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici (art. 59 D.L. 104/2020)

Con il decreto in oggetto è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore delle attività situate nei centri storici di alcune città italiane turistiche. Il contributo spetta ai soggetti:

  • titolari di partita IVA esistenti al 30/06/2020 e che alla data di presentazione dell’istanza non hanno cessato l’attività;
  • che svolgono la propria attività in uno dei Comuni considerati turistici (si veda l’elenco a pagina 4 della Guida predisposta dall’Agenzia reperibile sul sito della stessa. Per la Lombardia sono ricompresi i soli comuni di Como, Milano e Bergamo);
  • che abbiano iniziato l’attività dal 01/07/2019 o che abbiano avuto nel mese di giugno 2020 una riduzione del fatturato/corrispettivi di oltre 1/3 rispetto al corrispondente dato del mese di giugno 2019.

Il contributo è commisurato alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi, con un importo minimo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per gli altri soggetti ed un massimo di euro 150.000.

Le istanze per la richiesta del contributo possono essere presentate entro il 14/01/2021 per via telematica.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati.