Con la norma in oggetto viene introdotta una forma di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che presentano i seguenti requisiti:
- Non essere titolari di pensione diretta e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- Non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
- Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore del 50% rispetto alla media dei tre anni precedenti;
- Aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a euro 8.145, rivalutati ISTAT;
- Essere in regola con i versamenti previdenziali;
- Essere titolari di partita IVA da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’indennità, ove spettante, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, con un minimo di 250 euro e un massimo di 800 euro per sei mensilità.
L’indennità può essere richiesta una sola volta nell’arco del triennio e non concorre alla formazione del reddito del soggetto che la percepisce.
L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, per i quali verranno adottati appositi decreti.
Per far fronte agli oneri derivanti da tale misura viene aumentata l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di 0,26 punti percentuali per l’anno 2021 e di 0,51 punti percentuali per gli anni 2022 e 2023.