Avvio programma “Cashback” (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 156 del 24/11/2020)

Dall’08/12/2020 viene dato avvio al cosiddetto programma “Cashback” con il quale viene riconosciuto dallo Stato un rimborso pari al 10%, con un massimo di euro 150 per ciascun periodo interessato, delle spese effettuate al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione mediante strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carte di credito, ecc.). Per aderire al programma è necessario scaricare l’APP IO e registrarsi sulla stessa o in uno dei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato ed abbinare uno o più strumenti di pagamento elettronici che si utilizzano per gli acquisti. Sono individuati tre periodi semestrali e uno sperimentale. Ai fini dell’ottenimento del rimborso per gli acquisti realizzati nei periodi 1/1/21-30/6/21, 1/7/21-31/12/21 e 1/1/22-30/6/22 è necessario effettuare almeno 50 acquisti con gli strumenti di pagamento elettronici abbinati. In via sperimentale il sistema viene avviato per il periodo 08/12/20-31/12/20 nell’ambito del quale è necessario effettuare almeno 10 acquisti.

Ogni pagamento effettuato viene riconosciuto nel limite massimo di euro 150, per cui singoli pagamenti di importo superiore vengono considerati per tale importo.

Oltre al rimborso del 10% delle spese è previsto un rimborso speciale di euro 1.500 per i primi 100.000 aderenti in termini di numero di transazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi semestrali interessati dal cashback nel 2021 e nel 2022. I rimborsi verranno effettuati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo sull’IBAN fornito dall’utente.

E’ importante sottolineare che al momento della registrazione il soggetto che intende aderire al programma deve dichiarare con autocertifcazione di essere maggiorenne, residente in Italia e di utilizzare gli strumenti di pagamenti abbinati esclusivamente per acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Attenzione quindi a non aderire al sistema con strumenti che magari anche saltuariamente vengono utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione, ad esempio per fare rifornimento di benzina/gasolio per l’auto. Tale disattenzione può avere conseguenze di natura penale.

Altro aspetto da rimarcare riguarda il fatto che per ciascuno dei periodi considerati è previsto un tetto alle risorse messe a disposizione dallo Stato. Ove i rimborsi spettanti superino tali somme verranno proporzionalmente ridotti.


Pubblicato il decreto sul buono mobilità per l’anno 2020 (Decreto 14/08/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 05/09/2020)

Con il decreto in oggetto vengono definite le modalità per poter usufruire del buono mobilità previsto dall’art. 1, comma 229 del DL 34/2019, con il quale viene riconosciuto un buono pari al 60% (con un massimo di 500 euro) per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, segway, hoverboard) e l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici) esclusi quelli mediante le autovetture.

Il buono mobilità è gestito attraverso una applicazione web in cui l’interessato dovrà registrarsi mediante SPID (è bene quindi che gli interessati si attivino per tempo per richiederlo ove sprovvisti) che attribuisce i buoni in ordine cronologico sino ad esaurimento delle risorse. A tal fine, sono previste due fasi:

  • La prima riguarda chi ha proceduto all’acquisto dei beni agevolati nel periodo dal 04/05/2020 al 03/11/2020 e prevede che a partire dal sessantesimo giorno di operatività dell’applicazione web l’interessato “carichi” nella stessa la fattura o il documento commerciale rilasciato a fronte dell’acquisto e fornisca il proprio IBAN sul quale verrà accreditato l’importo del buono;
  • La seconda riguarda gli acquisti che verranno effettuati dal 04/11/2020 al 31/12/2020 per la quale l’applicazione rilascerà il buono da utilizzare entro 30 giorni e comunque entro il 31/12/2020 presso i fornitori dei beni e di servizi di mobilità che nel frattempo si saranno accreditati.

Possono usufruire del buono i soggetti maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti agli interessati.


Bando per la concessione di contributi da parte del Comune di Pavia in favore delle MPMI del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato

In favore delle micro, piccole e medie imprese con una unità locale collocata all’interno del Distretto del Commercio di Pavia che svolgono attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici o nel mercato ipogeo o che forniscono servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario o dell’artigianato è stato approvato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto.

Le domande, valutate in ordine cronologico, possono essere presentate sino al 31/10/2020 e danno diritto ad un contributo del 50% delle spese agevolate sostenute, con un massimo di euro 5.000.

Lo Studio è disponibile per fornire agli interessati assistenza nella verifica dei requisiti del bando e nella presentazione della domanda.


Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 DL 34/2020 e circolare n. 20/E/2020 del 10/07/2020 dell’Agenzia delle Entrate)

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (si veda circolare informativa del 04/06/2020) è necessario presentare entro il 07/09/2020 un’apposita comunicazione nella quale è necessario indicare le spese documentate da fattura sostenute dal 01/01/2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione (quindi fino al 31/08/2020 se la comunicazione viene inviata nel mese di settembre 2020) e quelle che si prevede di sostenere successivamente sino al 31/12/2020.

L’ammontare del credito di imposta (pari al 60% delle spese sostenute/da sostenere) verrà riproporzionato dall’Agenzia delle Entrate in funzione del rapporto tra risorse messe a disposizione (200 milioni di euro) e quelle richieste.

Le spese che possono essere oggetto di credito di imposta sono elencate a pagina 14 della circolare n. 20/E/2020 del 10/07/2020 dell’Agenzia delle Entrate che alleghiamo alla presente. Gli interessati devono far pervenire la documentazione necessaria entro giovedì 3/9/2020 per consentire allo Studio di predisporre la pratica.


Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 DL 34/2020, circ. n. 20/E del 10/07/2020 Agenzia delle Entrate)

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (si veda circolare informativa del 04/06/2020) è necessario presentare entro il 30/11/2021 un’apposita comunicazione nella quale è necessario indicare le spese sostenute dal 01/01/2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e quelle che si prevede di sostenere successivamente sino al 31/12/2020.

Gli interventi agevolabili riguardano quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto degli arredi di sicurezza.

Gli investimenti agevolabili riguardano lo sviluppo e l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Per i contribuenti in contabilità semplificata/forfetaria le spese sono riconosciute secondo il criterio di cassa. Per i contribuenti in contabilità ordinaria le spese sono riconosciute invece secondo un criterio di competenza.