Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 DL 104/2020)

Per fronteggiare l’emergenza COVID-19 ai datori di lavoro privati, con la sola esclusione del settore agricolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, entro il 31/12/2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, a patto che non richiedano trattamenti di cassa integrazione ai sensi dell’art. 1 del decreto 104/2020.

Il datore di lavoro che usufruisce di questa agevolazione è soggetto al divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo previsto dall’art. 14 del decreto stesso.

Per verificare la spettanza e le modalità applicative di tale agevolazione Vi consigliamo di contattare il Vostro consulente del lavoro.


Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni effettuate dal 15/08/2020 al 31/12/2020 (art. 6 DL 104/2020)

I datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che assumono dipendenti a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) nel periodo compreso tra il 15/08/2020 e il 31/12/2020 hanno diritto all’esonero contributivo (con esclusione dei premi Inail) per 6 mesi per un importo mensile massimo di euro 671,67.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa impresa nei sei mesi precedenti. L’esonero spetta invece nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.

L’esonero è concesso sino ad esaurimento delle risorse messa a disposizione. All’esaurimento delle risorse l’Inps non autorizzerà ulteriori domande di esonero.

Per verificare la spettanza e le modalità applicative di tale agevolazione Vi consigliamo di contattare il Vostro consulente del lavoro.


Proroga della moratoria sui prestiti alle PMI al 31/01/2021 (art. 65 D.L. 104/2020)

In favore delle imprese che hanno richiesto la moratoria dei prestiti sino al 30/09/2020 (si veda circolare informativa del 30/03/2020) viene prevista la proroga automatica della moratoria stessa al 31/01/2021. Solo se l’impresa interessata non volesse usufruire di questo beneficio si dovrà procedere ad una comunicazione formale alla banca entro il 30/09/2020 altrimenti non è necessario fare nulla. Si tratta sicuramente di una norma che consente di usufruire dei fidi in essere e di riprendere i pagamenti delle rate di finanziamenti con maggiore tranquillità rispetto ad una scadenza ormai prossima.

La norma consente inoltre alle imprese che non hanno in precedenza usufruito della moratoria di richiederla entro il 31/12/2020.

Ribadiamo la necessità di farsi trovare finanziariamente pronti alla scadenza del 31/01/2021 per far fronte al venir meno della moratoria.


Raddoppio limite welfare aziendale per l’anno 2020 (art. 112 D.L. 104/2020)

Limitatamente al periodo di imposta 2020 viene aumentato da euro 258,23 a euro 516,46 l’importo delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito imponibile degli stessi (sono quindi esenti da imposte e contributi). Ricordiamo che per aver diritto all’agevolazione l’erogazione NON deve essere in denaro ma attraverso la fornitura di beni e/o servizi e non deve superare il tetto indicato (al superamento l’intera somma diviene soggetta ad imposte e contributi).


Possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni possedute a condizioni interessanti (artt. 110 D.l. 104/2020)

Con la norma in oggetto viene introdotta la possibilità di rivalutare il valore dei beni di impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2019, nel bilancio successivo (quindi tipicamente quello al 31/12/2020). Al maggior valore attribuito ai beni può essere attribuito solo valenza civilistica (utile per aumentare il patrimonio contabile della società o dell’ente che effettua la rivalutazione) o anche fiscale, in quest’ultimo caso con il pagamento di una imposta sostitutiva del 3%. Rispetto alle rivalutazioni fiscali precedenti l’aliquota dell’imposta sostitutiva è molto più bassa e gli effetti della rivalutazione decorrono già dall’esercizio successivo per quel che riguarda gli ammortamenti e dal quarto esercizio successivo per quel che riguarda la determinazione delle plusvalenze tassate in caso di cessione del bene. Questo rende sicuramente molto interessante valutare l’operazione per quei beni che hanno valori di mercato superiori a quelli contabili.

Come per le precedenti rivalutazioni è poi previsto che la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta che si genera nell’ipotesi di rivalutazione effettuata anche ai fini fiscali possa essere affrancata con il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%.

Lo Studio è a disposizione per assistere i clienti ed i soggetti interessati nella valutazione sulla possibilità/opportunità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni possedute.