Rivalutazione dei beni di impresa particolarmente interessante per il settore alberghiero e termale (artt. 6-bis D.L. 23/2020 convertito in legge 40/2020)

La possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni è stata prevista anche per le imprese del settore alberghiero e termale con una norma ad hoc. Per queste imprese la rivalutazione può essere effettuata nei due bilanci o rendiconti successivi a quello in corso al 31/12/2019 per i beni già presenti in tale bilancio.

L’aspetto particolarmente interessante di questa norma specifica per le imprese del settore alberghiero e termale consiste nel fatto che viene prevista la gratuità della rivalutazione e l’efficacia immediata degli effetti.

Ciò significa, ad esempio, che un’impresa del settore alberghiero che possa rivalutare in bilancio un immobile destinato alla propria attività per un milione di euro può spesare dall’esercizio successivo le quote di ammortamento su tale maggior valore e risparmiare, nel tempo, il 27,9% di imposte su tale importo, senza nessun costo.

Lo Studio è a disposizione per assistere i clienti ed i soggetti interessati nella valutazione sulla possibilità/opportunità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni possedute.


Credito di imposta per investimenti pubblicitari su radio e giornali (art. 98 D.L. 18/2020)

Ricordiamo che i soggetti interessati al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali per l’anno 2020 (si vedano circolari informative del 04/06/2020 e 22/03/2020) devono tra il 01/09/2020 e il 30/09/2020 presentare la comunicazione per accedere al contributo (ove non abbiano già presentato la stessa nel mese di marzo 2020). Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati.


Privacy: conseguenze della decisione della Corte di Giustizia UE che ha sancito che l’accordo tra USA e UE sulla trasmissione dei dati personali non dà sufficienti garanzie

Con sentenza emessa il 16 luglio 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito che l’accordo tra USA e UE sulla trasmissione dei dati personali, denominato Privacy Shield, non dà sufficienti garanzie di tutela dei dati ai cittadini UE. Questa decisione ha aperto un vuoto normativo in materia di trasferimento dei dati in USA che impone alle imprese ed ai soggetti che utilizzano cloud, indirizzi mail o profili social su server ubicati sul territorio americano di rivedere le informative rilasciate.

Invitiamo quindi tutti gli interessati a contattare il proprio referente per la privacy al fine di verificare la conformità alla normativa in tema di privacy del proprio operato.


Domicilio digitale (PEC) da comunicare entro il 01/10/2020 per imprese e professionisti (art. 37 D.L. 76/2020 cosiddetto Decreto Semplificazioni)

Al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti informatici nella comunicazione tra imprese, professionisti e pubblica amministrazione vengono aumentate le sanzioni in capo alle imprese ed ai professionisti che non comunicano al Registro delle Imprese e agli Ordini di appartenenza la propria PEC. Per i professionisti iscritti agli Ordini in particolare viene ora previsto che la mancata comunicazione al proprio Ordine di appartenenza entro il 01/10/2020 della propria PEC comporta la sospensione dall’Albo o elenco in cui sono iscritti, previa diffida ad adempiere.

Per le imprese già costituite che non provvedono alla comunicazione entro il 01/10/2020 le sanzioni previste (da 103 a 1.032 euro), previa diffida ad adempiere, vengono raddoppiate o triplicate a seconda dei casi e verrà assegnato una PEC (domicilio digitale) d’ufficio.

Per le imprese di nuova costituzione la mancata indicazione della PEC comporta la sospensione della domanda di iscrizione in attesa dell’integrazione.


Indennità covid-19 – Istruzioni dall’Inps per il riconoscimento ad alcune categorie di soggetti (Circolare Inps n. 80 del 06/07/2020; art. 84, c. 2 D.L. 34/2020)

Con la circolare in commento vengono fornite le istruzioni in merito alla possibilità da parte di alcune categorie di soggetti di richiedere una indennità per il periodo di emergenza epidemiologica. I soggetti interessati sono:

  1. I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita IVA al 19/05/2020, non titolari di pensione diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. I titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione diretta e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 24/02/2020 e il 19/05/2020;
  3. I lavoratori in somministrazione impiegati in imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020. Per questi soggetti nella circolare vengono elencate le attività che rientrano nei settori del turismo: si sottolinea che sono state fatte rientrare in tale ambito anche la ristorazione, i bar, le gelaterie e le pasticcerie;
  4. I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

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