Al via dal 13/07/2020 la possibilità di cedere i crediti di imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 e all’art. 28 del D.L. 34/2020 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 250739 del 01/07/2020)

Con il provvedimento in oggetto vengono definite le modalità per poter cedere, a partire dal 13/07/2020 e sino al 31/12/2021, il credito di imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (si veda circolare del 22/03/2020) e sui canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020 (si veda circolare del 25/05/2020). In pratica, il titolare del credito, può, se lo ritiene, cedere il credito stesso ad altri soggetti, tra cui ad esempio il proprietario dell’immobile, ma anche ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Si tratta di una valida possibilità per quei soggetti (imprese, professionisti o enti non profit) che, a fronte del canone di locazione pagato, non hanno la possibilità di recuperare in tempi ragionevolmente brevi il credito di imposta che matura in base alle due agevolazioni sopra richiamate.

Nel modello da inviare telematicamente devono essere indicati i dati identificativi del credito che si intende cedere e l’importo e la data in cui il credito è stato ceduto. Al momento sono state definite unicamente le modalità di invio da parte del soggetto interessato; in un secondo momento verranno definite le modalità di trasmissione tramite intermediari abilitati.

L’utilizzo del credito in compensazione da parte del cessionario del credito può essere effettuato a partire dal giorno successivo alla comunicazione previa accettazione da parte del cessionario stesso con le funzionalità che verranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

E’ importante sottolineare che i controlli su chi acquisisce il credito riguarderanno unicamente l’utilizzo irregolare o in misura superiore del credito rispetto a quanto risultante dalla comunicazione, mentre rimangono in capo al beneficiario iniziale (il cedente) le verifiche sulla spettanza o meno del credito.

Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati nella determinazione del credito e nella sua cessione.


Bonus vacanze al via dal 01/07/2020 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 237174 del 17/06/2020)

Con il provvedimento in esame viene data attuazione alla norma contenuta nel D.L. Rilancio (art. 176 D.L. 34/2020) con la quale viene attribuita ad ogni nucleo familiare con un ISEE inferiore a 40.000 euro un bonus vacanze pari a euro 500,00 per nuclei con più di due componenti, euro 300,00 per nuclei con due componenti e euro 150,00 per nuclei composti da una sola persona, utilizzabile nel periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020.

Dopo aver verificato la disponibilità di un reddito ISEE inferiore a 40.000 euro la procedura richiede di dotarsi di un’identità digitale spid o di una carta di identità elettronica al fine di gestire l’agevolazione su una applicazione resa disponibile da PagoPA S.p.A.

L’applicazione rilascerà agli aventi diritto un codice univoco e un QR Code che il nucleo familiare potrà utilizzare per usufruire dell’80% del bonus come sconto sul costo della vacanza (es. bonus 500,00 euro, costo della vacanza 1.000 euro, spesa effettiva 600 (1.000-400)). Il restante 20% (nell’esempio i 100,00 euro) verranno invece recuperati nella dichiarazione dei redditi come detrazione dalle imposte.

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Avvio della richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 34/2020 (Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 13/06/2020)

A partire dal 15/06/2020 e sino al 13/08/2020 (dal 25/06/20 al 24/08/20 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) è possibile presentare domanda per ricevere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio). La domanda deve essere presentata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Solo per importi del contributo richiesto superiori a euro 150.000 è previsto l’invio a mezzo pec della domanda. I soggetti interessati (si veda circolare informativa del 22/05/2020) possono avvalersi dello Studio per verificare la spettanza del contributo e presentare la domanda. In ogni caso tutti i clienti dello Studio per i quali verrà verificata la spettanza del contributo verranno contattati per procedere con la richiesta.


Dal 01/07/2020 riduzione della soglia limite per l’utilizzo del contante (art. 18 D.L. 124/2019, convertito nella legge 157/2019)

A decorrere dal 01/07/2020 la soglia di utilizzo del denaro contante viene ridotta da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Vi ricordiamo che l’utilizzo di somme di denaro con controparti non bancarie per importi superiori alle soglie determina una violazione della normativa antiriciclaggio e comporta l’obbligo da parte dei soggetti che ne vengono a conoscenza di segnalare l’operazione alle Autorità competenti per l’irrogazione delle relative sanzioni. Vi preghiamo pertanto di prestare la massima attenzione al rispetto della nuova soglia.


Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22 D.L. 124/2019, convertito nella legge 157/2019)

A decorrere dal 01/07/2020 in favore degli esercenti attività di impresa e dei professionisti con volume d’affari 2019 (o del periodo di imposta precedente) non superiore a 400.000 euro verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate a fronte degli incassi effettuati con carte di credito, di debito o prepagate e con mezzi di pagamento elettronici tracciabili, utilizzate dai consumatori finali in occasione della vendita di beni/prestazione di servizi. Siamo in attesa del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che deve definire le modalità e i termini con i quali gli operatori finanziari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate (e si presume anche ai contribuenti) gli importi dei crediti spettanti.