Con il provvedimento in oggetto vengono definite le modalità per poter cedere, a partire dal 13/07/2020 e sino al 31/12/2021, il credito di imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 (si veda circolare del 22/03/2020) e sui canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020 (si veda circolare del 25/05/2020). In pratica, il titolare del credito, può, se lo ritiene, cedere il credito stesso ad altri soggetti, tra cui ad esempio il proprietario dell’immobile, ma anche ad istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
Si tratta di una valida possibilità per quei soggetti (imprese, professionisti o enti non profit) che, a fronte del canone di locazione pagato, non hanno la possibilità di recuperare in tempi ragionevolmente brevi il credito di imposta che matura in base alle due agevolazioni sopra richiamate.
Nel modello da inviare telematicamente devono essere indicati i dati identificativi del credito che si intende cedere e l’importo e la data in cui il credito è stato ceduto. Al momento sono state definite unicamente le modalità di invio da parte del soggetto interessato; in un secondo momento verranno definite le modalità di trasmissione tramite intermediari abilitati.
L’utilizzo del credito in compensazione da parte del cessionario del credito può essere effettuato a partire dal giorno successivo alla comunicazione previa accettazione da parte del cessionario stesso con le funzionalità che verranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
E’ importante sottolineare che i controlli su chi acquisisce il credito riguarderanno unicamente l’utilizzo irregolare o in misura superiore del credito rispetto a quanto risultante dalla comunicazione, mentre rimangono in capo al beneficiario iniziale (il cedente) le verifiche sulla spettanza o meno del credito.
Lo Studio è a disposizione per assistere gli interessati nella determinazione del credito e nella sua cessione.