Avvio della procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia (art. 72 D.L. 34/2020, messaggio Inps n. 2350 del 05/06/2020)

Con il messaggio indicato l’Inps ha dato avvio alla procedura per richiedere i nuovi bonus per i servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia. Gli interessati possono trovare nel messaggio di cui all’oggetto tutte le indicazioni per poter richiedere il contributo previsto. Ricordiamo che è possibile farsi assistere nella richiesta dai patronati.


Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020)

In favore degli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo che esercitano l’attività in luoghi aperti al pubblico, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi gli Enti del Terzo Settore, è riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, comprese le spese edilizie sostenute per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, per investimenti in attività innovative, quali l’acquisto e lo sviluppo di strumenti e tecnologie necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 nel 2021. La norma specifica che tali spese devono essere legate alla “necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro” alla situazione che si è venuta a creare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. E’ quindi opportuno, a nostro avviso, che le spese sostenute siano quanto più possibile documentate da atti, verbali, documentazione che attesti la pertinenza delle stesse con le finalità che la norma si propone.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definiti i criteri per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta, al quale sono state destinate risorse per 2 miliardi di euro.


Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 D.L. 34/2020)

In favore degli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti spetta un credito di imposta del 60% sulle spese sostenute nel 2020 (nel limite massimo di euro 100.000) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, barriere e pannelli protettivi, termometri e termoscanner (comprese le eventuali spese di installazione).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Per conoscere le modalità di fruizione del credito di imposta è necessario attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definirà anche i criteri per rispettare il tetto delle risorse messe a disposizione dalla legge (200 milioni di euro).


Aumento detrazione IRPEF per investimenti in start-up e PMI innovative (art. 38 D.L. 34/2020)

Con la norma in oggetto viene prevista la possibilità per le persone fisiche di usufruire di una detrazione del 50% dall’IRPEF sulle somme investite nel capitale sociale di start-up e PMI innovative a partire dal 19/05/2020 direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo che investano prevalentemente in start-up e PMI innovative. L’agevolazione si applica esclusivamente sulle start-up e PMI innovative iscritte alla apposita sezione del Registro delle Imprese alla data dell’investimento ed è concessa nell’ambito degli aiuti de minimis. L’investimento massimo agevolabile è pari a euro 100.000 per ciascun periodo di imposta e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell’investimento prima di tale periodo comporta la necessità di restituire l’agevolazione di cui si è goduto.

La nuova detrazione si aggiunge a quella preesistente, pari al 30% delle somme investite, che continua ad operare avendo un tetto dell’investimento agevolabile più elevato e pari a 1.000.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Siamo in attesa del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che deve definire le modalità attuative dell’agevolazione appena descritta.


Aumento percentuale del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020 (art. 186 D.L. 34/2020)

Per il solo anno 2020 viene aumentata la percentuale del credito di imposta sugli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali e sui giornali quotidiani e periodici, anche online dal 30% al 50%. L’ulteriore significativa novità rispetto al passato è che tale percentuale si applica sull’intero investimento realizzato e non sull’incremento rispetto all’anno precedente (si vedano le circolari informative del 22/03/2020, 08/01/2020, 04/09/2019 e 11/03/2019) e questo consente di usufruisce dell’agevolazione anche ai soggetti che nel 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari sui suddetti mezzi o che si sono costituiti nel 2020.

Ricordiamo peraltro che il maggior appeal dell’agevolazione potrebbe rendere più probabile una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto, ove le richieste siano superiori alle risorse messe a disposizione (60 milioni di euro in tutto).