Indennità in favore dei lavoratori autonomi (art. 27-31 e 44 D.L. 18 del 17/03/2020)

Con gli articoli riportati del D.L. Cura Italia viene riconosciuta una indennità di euro 600,00 che non concorre a formare il reddito del percipiente ai seguenti soggetti:

  • Professionisti con partita IVA attiva al 23/02/2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza complementare;
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni commercianti e artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza complementare ad eccezione della gestione separata Inps;
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 non titolari pensione e non titolari di un rapporto di lavoro alla data del 18/03/2020
  • Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • Ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 con un reddito non superiore a euro 50.000.

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Modifiche al credito di imposta per investimenti in pubblicità per il solo anno 2020 (art. 98 D.L. 18 del 17/03/2020)

Il credito di imposta per investimenti pubblicitari (si veda sul tema gli altri interventi presenti sul sito dello Studio) viene modificato per il solo 2020 prevedendo che l’agevolazione non sia più pari al 75% dell’incremento degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente ma sia pari al 30% degli investimenti effettuati nell’anno. Una modifica che agevola i soggetti che nell’anno 2019 hanno investito molto in pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e su emittenti televisive e radiofoniche locali.  Ricordiamo che rimangono invariate le condizioni per accedere all’agevolazione, tra le quali spicca l’aver effettuato nel 2019 qualche investimento, sia pur minimo in pubblicità sui media sopra indicati. L’assenza di investimenti preclude l’agevolazione nel 2020.

Viene inoltre previsto che la presentazione delle domande per accedere all’agevolazione, può avvenire oltre che nel periodo 01/03/2020-31/03/2020 anche nel periodo 01/09/2020-30/09/2020.

Lo Studio è disponibile a supportare gli interessati sul tema.


Credito di imposta per le locazioni commerciali (art. 65 D.L. 18 del 17/03/2020 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13 del 20/03/2020)

Con la norma in oggetto è stato introdotto un credito di imposta in favore degli imprenditori che hanno in locazione immobili di categoria C/1 pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Il credito di imposta non si applica ai professionisti e alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 (si tratta delle aziende la cui attività non è stata sospesa, quali supermercati, commercio al dettaglio di generi alimentari, ecc.)

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione nei modelli F24 utilizzando il codice tributo 6914 a partire dal 25/03/2020.


Novità in tema di convocazione delle assemblee delle società (art. 106 D.L. 18 del 17/03/2020)

Spostamento del termine di approvazione dei bilanci 2019 al 28/06/2020, in deroga alle disposizioni del codice civile e dello statuto, possibilità di utilizzo di mezzi di telecomunicazione (videoconferenze, teleconferenze, ecc.) per la gestione delle presenze nelle assemblee stesse e utilizzo del voto elettronico o per corrispondenza anche ove non previsti dallo statuto sociale. Queste le agevolazioni introdotte per far fronte all’emergenza Covid-19 per quel che riguarda le società. Si tratta infatti di disposizioni transitorie valide sino alle assemblee convocate entro il 31/07/2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza. In base al tenore letterale della norma tali novità non si estendono alle associazioni/fondazioni (non Onlus/ODV/APS per le quali è stata prevista una norma ad hoc-si veda circolare informativa del 18/03/2020).


Ridefinizione delle scadenze fiscali da parte del cosiddetto D.L. Cura-Italia (art. 61 e 62 D.L. 17/03/2020 n. 18)

Con il decreto in oggetto vengono innanzitutto individuati dei soggetti che operano in determinati settori (tabella allegata) per i quali i versamenti:

  • delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operati in qualità di sostituto di imposta da effettuare tra il 02/03/2020 e il 30/04/2020;
  • dei contributi INPS e INAIL da effettuare tra il 02/03/2020 e il 30/04/2020 (si veda di seguito la questione quota dei contributi a carico dei dipendenti);
  • dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (saldo IVA anno 2019 e mese febbraio 2020)

sono sospesi e rinviati al 31/05/2020 con pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione si estende ai versamenti dovuti sino al 31/05/2020, con pagamento in unica soluzione entro il 30/06/2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

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