Per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, possono approvare i bilanci entro il 31/10/2020 anche in deroga alle previsioni di legge, di regolamento o di statuto. La delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 ha stabilito un periodo emergenziale di 6 mesi, per cui tutti i soggetti con l’anno solare che avevano quale termine di approvazione del bilancio il 30/04/2020 possono ora procedere all’approvazione dello stesso entro, per l’appunto, il 31/10/2020.
Più tempo per le Onlus, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le imprese sociali per adeguare i propri statuti alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore e nel D.Lgs 112/17 (art. 35 commi 1 e 2 D.L. 17/03/2020 n. 18)
Il termine per adeguare gli statuti delle Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome e delle imprese sociali alle nuove disposizioni introdotte, rispettivamente dal D.lgs 117/17 e dal D.lgs 112/17 è stato posticipato dal 30/06/2020 al 31/10/2020.
Possibilità di derogare al divieto di “assumere” i volontari da parte delle Onlus, delle ODV e delle APS (art. 6 D.L. 09/03/2020 n. 14 e nota del Ministero del Lavoro 2088 del 27/02/2020)
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo di sei mesi dal 31/01/2020 non si applica il regime di incompatibilità previsto in capo ai volontari dall’art. 17, comma 5 del D.Lgs 117/17. Come è noto, tale norma, prevede l’incompatibilità (ribadita dal Ministero del Lavoro nella nota di cui all’oggetto in capo sia ai volontari continuativi che a quelli occasionali) della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altra forma di lavoro retribuito. Pertanto le Onlus, ODV e/o APS che dovessero trovarsi a far fronte a carenze di personale a causa del coronavirus potranno, per il periodo indicato, avvalersi del personale volontario per poter continuare a svolgere la propria attività, instaurando con gli stessi un rapporto di lavoro subordinato/autonomo. Essendo una deroga ad una norma di carattere generale si consiglia di farvi ricorso con estrema cautela, documentando il più possibile la situazione di “emergenza” che ha portato “all’assunzione” di soggetti sino ad ora inquadrati come volontari.
Approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per disapplicare la norma in tema di ritenute nell’ambito degli appalti (Provvedimento 06/02/2020 n. 54730 dell’Agenzia delle Entrate)
Con il provvedimento in oggetto è stato approvato lo schema del certificato che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie possono richiedere all’Agenzia delle Entrate per poter non applicare la nuova normativa introdotta dall’art. 17-bis del D.L. 241/2017 come modificato dal D.L. 124/2019 (si veda sul tema quanto riportato nelle circolari del 13/01/2020 e 27/01/2020). Il certificato è disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha validità quattro mesi dalla data del rilascio e riporta l’indicazione se l’impresa rispetta o meno i requisiti per non applicare gli adempimenti previsti dalla nuova normativa. Il committente che dovesse ricevere tale documento con certificazione positiva deve quindi per il periodo di validità dello stesso non applicare la nuova normativa. Nel caso di certificato rilasciato con esito negativo l’appaltatore/subappaltatore/affidatario può verificare quale inadempimento ha determinato tale esito e richiedere la correzione di eventuali errori o attivarsi per la sistemazione dell’inadempimento.
La richiesta del certificato va effettuata al momento agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (alle Direzioni Regionali per i grandi contribuenti).
Primi chiarimenti sul tema delle ritenute nell’ambito degli appalti (Circolare n. 1/E del 12/02/2020 Agenzia delle Entrate)
Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul tema dei nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori, subappaltatori e affidatari nell’ambito di opere/servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000. Oltre a quanto già espresso in altre circolari informative di seguito vengono riportati alcuni dei punti più significativi trattati nelle 35 pagine della circolare: