Agevolati nel 2020 gli interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici (art. 1 , commi da 219 a 223 Legge 160/2019)

Per le spese documentate sostenute (pagate) nell’anno 2020 relative agli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici, ivi inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna spetta una detrazione del 90% dall’imposta lorda, ripartita in dieci quote annue costanti dal 2020 al 2029.

L’agevolazione riguarda gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (quindi ad esempio non riguarda le finestre). Nell’ipotesi che i lavori non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardino interventi che influiscano sull’aspetto termico dell’immobile o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dell’edificio gli interventi dovranno rispettare specifici requisiti.

La norma specifica che gli immobili sui quali è possibile usufruire dell’agevolazione devono essere localizzati nelle zone A o B dei Comuni ai sensi del D.M. 1444/1968. Nulla dice sul fatto che l’agevolazione sia relativa solo ai condomini o anche alle villette singole, così come se sia relativa solo alle persone fisiche o anche agli enti/società. Su questi temi siamo in attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In estrema sintesi quindi potrebbe essere utile, se le facciate degli immobili da Voi posseduti necessitano di interventi, contattare gli amministratori di condominio/i Vostri tecnici di fiducia per verificare se ricorrono le condizioni per poter usufruire di questa agevolazione che risulta molto interessante. Da questo punto di vista, considerata la tipologia di lavori e considerato che per poterne usufruire conta il pagamento entro il 31/12/2020 (ragionevolmente a lavori già conclusi), è importante attivarsi in tempi brevi.


Modifica al regime dei fringe benefit delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 1 , commi 632-633 Legge 160/2019)

L’attuale testo dell’art. 51, comma 4, lett. a) del Testo Unico Imposte sui Redditi prevede che nel caso vengano concessi in uso promiscuo ai dipendenti autoveicoli, motocicli o ciclomotori per la determinazione del valore del fringe benefit si faccia riferimento al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle elaborate dall’ACI. Tale norma resta in vigore per i contratti stipulati sino al 30/06/2020.

Per i contratti stipulati a decorrere dal 01/07/2020 la percentuale del 30% varia a seconda delle emissioni di CO2 dei veicoli in:

  • 25% (quindi più favorevole) per le autovetture, motocicli e ciclomotori con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
  • 30% (quindi invariata) per valori superiori a 60 g/km e non superiori a 160 g/km di CO2;
  • 40% (aumentata al 50% dal 2021) per valori superiori a 160 g/km e non superiori a 190 g/km di CO2;
  • 50% (aumentata al 60% dal 2021) per valori superiori a 190 g/km di CO2.

Considerato che la norma fa riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 01/07/2020 le aziende possono utilizzare questo periodo di tempo per valutare la convenienza di stipulare i contratti con i propri dipendenti prima di tale data in funzione del tipo di auto assegnata onde poter continuare ad applicare sino a scadenza le regole attuali, o, viceversa, nel caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici/ibridi che presentano valori di CO2 molto contenuti aspettare a sottoscrivere i relativi contratti per approfittare della riduzione della percentuale al 25%.


Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera: primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in occasione del Forum dei Commercialisti

In relazione al tema, affrontato nella precedente circolare del 13/01/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite dei 200.000 euro, che costituisce uno dei requisiti per essere assoggettati ai nuovi adempimenti, è riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti con un dato fornitore. A fronte di tale precisazione è pertanto necessario aggiornare la situazione ad ogni nuovo contratto di appalto/subappalto/affidamento sottoscritto; ove, ad esempio, a fronte di un nuovo contratto di appalto sottoscritto nel mese di giugno 2020 si dovesse superare la soglia di euro 200.000 con quel dato fornitore (e vigessero tutti gli altri requisiti) gli adempimenti previsti dalla norma scatterebbero per tutti i contratti ancora in essere a partire da tale momento e quindi nel caso in esame a partire dalle ritenute versate a luglio 2020.

Altro chiarimento riguarda il pagamento del modello F24 che deve essere effettuato distintamente per ciascun committente: a tal fine è necessario compilare il modello F24 indicando nel campo del coobbligato il codice fiscale del committente con il codice identificativo 09.


Rivalutazione degli immobilizzi iscritti in bilancio al 31/12/2018 (art. 1, commi da 696 a 703 Legge 160/2019)

Con la norma in esame viene riproposta la possibilità per le società e gli enti commerciali che non applicano i principi contabili internazionali di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni possedute risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2018, con l’esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. La rivalutazione, ove si ritenga di effettuarla, deve essere realizzata nel bilancio successivo a quello di cui sopra (quindi per i soggetti con l’anno solare nel bilancio chiuso al 31/12/2019). Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’anno 2022 per quel che riguarda gli ammortamenti e dall’anno 2023 in caso di cessione del bene, con il pagamento di una imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per i soli immobili i maggiori valori si considerano riconosciuti dal periodo d’imposta in corso al 01/12/2021.

Per le società e gli enti commerciali che sono proprietari di beni il cui valore contabile è significativamente inferiore a quello di mercato può essere una valida occasione per adeguarne il valore in bilancio, con effetti sul patrimonio dell’ente (aspetto non secondario in alcune situazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa sulla crisi di impresa) e sulla tassazione futura. Lo Studio è a disposizione per fornire chiarimenti  e assistere la clientela sul tema.


Affrancamento di valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, commi da 693 a 694 Legge 160/2019)

Con la norma in esame viene nuovamente riproposta la possibilità per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni (non quotate) ed ai terreni edificabili posseduti al 01/01/2020 mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’11%. La convenienza dell’operazione deve essere valutata rispetto alla tassazione delle plusvalenze realizzate. Un esempio può chiarire meglio la questione: partecipazione in una srl acquistata a euro 100.000 che si prevede/ipotizza di cedere a euro 300.000. La tassazione della plusvalenza di euro 200.000 ammonta a euro 52.000 (26%). Se il contribuente decide di usufruire della norma in esame può aumentare il costo riconosciuto dal fisco ad euro 300.000, pagando un’imposta sostitutiva di euro 33.000. All’atto della vendita non vi sarà più alcuna tassazione in quanto il prezzo di cessione coincide con il nuovo costo di acquisto riconosciuto. Nell’ipotesi effettata il contribuente avrebbe pertanto un beneficio in termini di minori imposte per euro 19.000. Il beneficio è tanto più elevato quanto maggiore è la differenza tra prezzo di cessione e costo originario di acquisto e quanto più ravvicinata è la vendita del bene.

Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario far realizzare una perizia di stima giurata da parte di professionisti abilitati entro il 30/06/2020. Lo Studio è a disposizione per fornire assistenza sul tema.