Indennizzo per la cessazione di attività commerciali (circolare n. 4/2020 Inps, art. 1, commi 283-284 Legge 145/2018, D.Lgs 207/1996)

Con la norma del 1996 è stato previsto di riconoscere un indennizzo (pari al trattamento minimo di pensione vigente per la gestione commercianti Inps) per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori un’attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciali su aree pubbliche.

Per aver diritto all’indennizzo è necessario:

  • Avere più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 se donne;
  • Essere iscritti, al momento della cessazione dell’attività, da almeno 5 anni nella gestione Inps commercianti;
  • Cessare definitivamente l’attività commerciale;
  • Riconsegnare le autorizzazioni commerciali;
  • Cancellarsi dal registro delle imprese (o dal REA per gli agenti e rappresentanti di commercio).

La percezione dell’indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente, comprese le attività occasionali.

L’indennizzo, che è divenuto strutturale a partire dalle cessazioni avvenute dal 01/01/2019, è stato recentemente esteso anche alle cessazioni avvenute negli anni 2017 e 2018. Invitiamo pertanto tutti coloro che hanno cessato un’attività commerciale a partire dal 01/01/2017 a rivolgersi ad un patronato per verificare se hanno diritto alla corresponsione di quanto sopra descritto.


Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3 D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/19 n. 157)

Al fine di contrastare le indebite compensazioni la norma in oggetto introduce una serie di vincoli con riferimento ai crediti relativi alle imposte sui redditi, IRAP, IVA e in qualità di sostituto di imposta maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/2019 (pertanto per i periodi di imposta conclusi prima di tale data continuano ad applicarsi le norme precedenti). In particolare le compensazioni dei crediti stessi ove i crediti eccedano l’importo di euro 5.000 potranno essere effettuate solo a partire dal decimo giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione dalla quale emergono. Pertanto ad esempio il credito risultante dalla dichiarazione annuale IRAP relativa all’anno 2019 trasmessa il 20/06/2020, ove superiore a 5.000 euro potrà essere compensato a partire dal 30/06/2020. In precedenza era possibile procedere con la compensazione già dal 01 gennaio 2020.

Con la stessa norma si estende inoltre l’obbligo di utilizzare il servizio Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate a tutti i soggetti (e non solo quelli titolari di partita IVA) che intendono compensare crediti, anche in qualità di sostituti di imposta. Da questo punto di vista è necessario che ogni cliente dello Studio provveda a richiedere i codici all’Agenzia delle Entrate per poter accedere ai servizi di cui sopra o a conferire (ove non già fatto) allo Studio la delega a provvedere ai pagamenti dei modelli F24 con tale modalità.

Nel caso vengano presentate deleghe F24 con compensazioni di crediti che non rispettano, in tutto o anche in parte, quanto sopra esposto l’Agenzia provvede a:

  • Comunicare telematicamente la mancata esecuzione dell’intera delega di pagamento F24;
  • Irrogare una sanzione pari al 5 per cento dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, o a euro 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.

Nei 30 giorni successivi il contribuente può:

  • Presentare all’Agenzia delle Entrate i propri rilievi/chiarimenti ove ritenga che la compensazione fosse corretta;
  • Provvedere a pagare gli importi dovuti come indicato nella comunicazione dell’Agenzia. In tal caso la sanzione di cui sopra non viene iscritta a ruolo.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera (art. 4 D.L. 26/10/1999 n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/19 n. 157)

Dal 1 gennaio 2020 le società e gli enti soggetti all’IRES, le società di persone e le associazioni professionali, le persone fisiche che esercitano attività commerciali o agricole, i professionisti e i condomini in qualità di sostituti di imposta che hanno affidato/affidano (la novità riguarda anche i contratti stipulati prima del 01/01/2020) il compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un’impresa,

a) tramite contratto di appalto, subappalto o affidamento:

b) di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000;

c) con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;

d) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma,

sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria copia dei modelli F24 comprovanti l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nel contratto di appalto/subappalto/affidamento.

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Dal 2020 oneri detraibili parametrati al reddito (art. 1, comma 629 della Legge 160/2019)

Dal 2020 (dichiarazioni da trasmettere nel 2021) gli oneri detraibili previsti dall’art. 15 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) saranno parametrati al reddito del contribuente. In particolare gli oneri detraibili spetteranno per intero qualora il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro sino ad azzerarsi per redditi superiori a 240.000 euro.

Non rientrano in tale contesto (e quindi rimangono in ogni caso detraibili) gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale e per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, nonché le spese sanitarie.

Non rientrano in tale contesto neanche gli oneri detraibili previsti da norme diverse dall’art. 15 TUIR, quali le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR), le detrazioni per canoni di locazione (art. 16 TUIR) e le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR).


Dal 2020 obbligo di pagamento con strumenti tracciabili di alcuni oneri detraibili (art. 1, commi 679-680 della Legge 160/2019)

Oltre a quanto riportato nella precedente nota dal 2020 viene introdotto l’obbligo, per poter fruire della detrazione dalle imposte, di pagare con bonifico o altri strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni non trasferibili, ecc.) gli oneri detraibili previsti dall’art. 15 TUIR e da altre disposizioni di legge che danno diritto alla detrazione del 19%. La disposizione non si applica per quel che riguarda le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate con il SSN.

L’obbligo di pagare con strumenti tracciabili non riguarda le detrazioni con percentuali diverse dal 19%. Di seguito vengono quindi riportate alcune delle detrazioni interessate dall’obbligo:

  1. Spese sanitarie (se diverse da quelle di cui sopra, quindi ad esempio i compensi corrisposti ai professionisti del settore medico in senso lato);
  2. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (se diverse da quelle di cui sopra);
  3. Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari;
  4. Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili;
  5. Spese per l’acquisto di cani guida;
  6. Spese di istruzione per la frequenza delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria, nonché universitaria;
  7. Spese per la frequenza degli asili nido;
  8. Spese per attività sportive dei ragazzi;
  9. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  10. Erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici;
  11. Abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  12. Spese sostenute in favori minori o di maggiorenni con DSA;
  13. Contributi per il riscatto della laurea;
  14. Premi per polizze vita e infortuni.

Non è al momento stato chiarito come documentare l’avvenuto pagamento in modalità tracciabile delle spese sopra riportate. E’ quindi sicuramente utile abbinare al documento rilasciato (fattura/scontrino fiscale parlante) la ricevuta del pagamento effettuato.