Per poter utilizzare/continuare ad utilizzare il cosiddetto regime forfetario a partire dall’anno 2020 si aggiungono a quelli previsti in precedenza (si veda a tal proposito quanto scritto sul tema nelle circolari informative del 11/01/2019 e 06/05/2019) due ulteriori condizioni:
- Non aver sostenuto nell’anno precedente spese per un ammontare complessivo superiore a euro 20.000 per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaboratori con reddito assimilato a lavoro dipendente, utili attribuiti in partecipazione agli associati, nonché a titolo di compensi attribuiti ai familiari dell’imprenditore o dell’impresa familiare;
- Non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati (compreso la pensione) per un importo superiore a euro 30.000 lordi. La verifica di tale requisito non rileva se il rapporto di lavoro che ha dato origine a tale reddito è cessato. Pertanto, il contribuente che nell’anno 2019 ha conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro non può applicare nel 2020 il regime forfetario sulla posizione IVA attiva o che intende aprire a meno che prima del 31/12/2019 non sia stato licenziato o si sia dimesso e quindi non abbia più alcun tipo di rapporto di lavoro dipendente in essere a tale data.
E’ del tutto evidente che essendo le due condizioni relative a valori di un anno chiuso da pochi giorni potrebbe in alcuni casi non essere così immediato e semplice definire la possibilità di utilizzare o meno il regime forfetario dal 01/01/2020. Si ricorda a questo proposito che l’impossibilità di applicare il regime forfetario comporta l’obbligo di emettere dal 01/01/2020 le fatture in formato elettronico con l’applicazione del regime IVA ordinario e l’applicazione delle ritenute di acconto per i professionisti.
Lo Studio è a disposizione per valutare le singole casistiche.
Si sottolinea infine che i contribuenti che nel 2020 utilizzeranno il regime forfetario ove decidessero (è una facoltà non un obbligo) di emettere tutte le fatture in formato elettronico si vedranno ridurre i termini di accertamento di un anno.