In scadenza il termine per la predisposizione della rendicontazione del contributo del 5 per mille ricevuto il 16/12/2022 (Decreto n. 396 del 13/12/2022 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali)

Con la presente ricordiamo che gli enti del terzo settore che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille relativo all’annualità 2021 in data 16/12/2022 devono entro 12 mesi dal ricevimento predisporre la rendicontazione delle somme ricevute. L’obbligo, che riguarda tutti gli enti che hanno percepito il 5 per mille, presenta una novità importante, come già segnalato nella precedente circolare informativa del 10/01/2023, per quegli enti che hanno ricevuto somme di importo superiore a euro 20.000 che da quest’anno sono obbligati a trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa mediante la piattaforma informatica dedicata sul portale servizi.lavoro.gov.it.

Per gli altri enti permane l’obbligo di predisporre il rendiconto e la relazione illustrativa in modalità cartacea.

Lo Studio è a disposizione dei soggetti interessati per assisterli nella predisposizione della documentazione e nella trasmissione al Ministero di quanto richiesto.


Possibile proroga del versamento del secondo acconto di imposta anno 2023 per persone fisiche titolari di partita IVA con volume d’affari nel 2022 non superiore a 170.000 euro (art. 4 D.L. 145/2023)

Con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2023, è stato disposto, per il solo anno 2023, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo di imposta precedente (2022) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 170.000, possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto 2023 entro il 16/01/2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data maggiorate degli interessi, anziché entro il 30/11/2023.

La proroga NON riguarda la seconda rata dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail che continueranno a dover essere pagati entro il 30/11/2023.

Lo Studio provvederà ad inviare agli interessati apposita comunicazione con gli importi dovuti con l’indicazione delle possibili modalità di pagamento.


Comunicazione al Registro delle Imprese del Titolare Effettivo (Decreto del Ministero delle Imprese del Made in Italy del 29/09/2023)

Con il decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 09/10/2023, è stato reso operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società ed enti con personalità giuridica. Pertanto, entro il prossimo 11/12/2023 le srl, le spa, le sapa, le associazioni e le fondazioni con personalità giuridica nonché i trust dovranno comunicare al Registro delle Imprese i dati dei titolari effettivi, cioè della/e persona/e fisiche che le possiedono o controllano o ne sono beneficiarie. Non sono soggetti al nuovo adempimento gli imprenditori individuali, le società di persone e le associazioni e gli enti non riconosciuti.

Per i soggetti di nuova iscrizione il termine è fissato in 30 giorni dalla data di iscrizione, così come entro 30 giorni dovranno essere comunicate eventuali variazioni nella situazione comunicata in precedenza.

I dati e le informazioni comunicati saranno inoltre da confermare annualmente entro dodici mesi. La comunicazione potrà avvenire contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio per le società di capitali e gli altri enti soggetti a tale obbligo.

L’omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 103 e 1032 euro in capo a ciascun soggetto obbligato.

La pratica deve essere firmata digitalmente dall’obbligato (amministratore dell’impresa / fondatori o soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private, fiduciario nel caso dei trust) che deve quindi dotarsi di un sistema di firma digitale e può essere trasmessa da un intermediario abilitato. A tal fine lo Studio contatterà i clienti interessati dal nuovo adempimento ed è a disposizione degli interessati per predisporre e trasmettere la relativa pratica.

Ricordiamo infine che ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs 231/2007 i soggetti obbligati devono conservare per un periodo non inferiore a 5 anni un fascicolo dei titolari effettivi che contenga documenti e informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi.


Chiarimenti in tema di fringe benefit ai lavoratori dipendenti con figli a carico (Circolare n. 23/E del 01/08/2023 Agenzia delle Entrate)

Con la circolare in commento vengono forniti importanti chiarimenti in relazione all’innalzamento per il solo anno 2023 del tetto dei fringe benefit erogabili dal datore di lavoro ai dipendenti con figli fiscalmente a carico (si veda precedente circolare del 07 giugno 2023). In particolare viene affermato che l’innalzamento del tetto dai 258,23 euro ai 3.000 euro riguarda entrambi i coniugi e pertanto, qualora siano entrambi dipendenti, possono ricevere erogazioni liberali in natura sino ad un massimo di 3.000 per ciascuno e quindi potenzialmente l’agevolazione può arrivare sino a 6.000 euro per nucleo familiare.

Inoltre viene ricordato che per fruire dell’agevolazione il genitore deve rilasciare una dichiarazione al datore di lavoro nella quale deve indicare il codice fiscale dei figli a carico, rispetto ai quali la circolare ricorda che il limite di reddito, pari a 2.840,51 (ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni) deve essere valutato al 31 dicembre 2023. Per i figli che sono in un’età nella quale possono generare reddito è pertanto,  a nostro avviso, consigliabile attendere gli ultimi mesi dell’anno prima di rilasciare la dichiarazione richiesta onde evitare di dichiarare il possesso di requisiti che, a posteriori, risultino non rispettati.


Tassazione delle mance percepite dal personale dipendente impiegato dalle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62 legge 197/2022 e Circolare n. 26/E del 29/08/2023 Agenzia delle Entrate e risoluzione n. 16/E del 17/03/2023)

Con la circolare in commento vengono forniti importanti chiarimenti in relazione all’applicazione della agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità relativa all’anno 2023 in tema di tassazione delle mance percepite dal personale dipendente impiegato dalle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare viene previsto che le cosiddette mance elargite ai dipendenti vengano assoggettate ad una tassazione sostitutiva del 5% in luogo delle ordinarie aliquote IRPEF e alle addizionali regionali e comunali entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno dal dipendente per le prestazioni di lavoro effettuate.

I requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono:

  • Titolarità di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato nel settore delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • Percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi. Rispetto a questo punto il datore di lavoro deve acquisire dal dipendente che abbia avuto nell’anno precedente più rapporti di lavoro, una dichiarazione con la quale attesti l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. Il superamento del limite di reddito dei 50.000 euro nel corso dell’anno determina unicamente l’impossibilità di applicare l’imposta sostitutiva nell’anno successivo;
  • Assenza di una rinuncia scritta da parte del dipendente alla tassazione sostitutiva. Il regime dell’imposta sostitutiva è il regime naturale e pertanto, se valgono tutti i requisiti, deve essere applicato dal datore di lavoro, ma il dipendente può richiederne la sua non applicazione.

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