Ulteriori professionisti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie (Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/11/2019)

Con il decreto in oggetto è stato stabilito che, oltre ai soggetti già precedentemente obbligati, devono provvedere a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie anche i seguenti professionisti iscritti agli Albi della professione sanitaria di:

  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario;
  • Biologi

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Novità in tema di dichiarazioni di intento a partire dal 2020 (art. 12-septies D.L. 34/2019)

Dal 1 gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento ed è, conseguentemente, abolito l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle in appositi registri.

La consegna della dichiarazione di intento con la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate con l’indicazione del protocollo di ricezione pur non essendo più un obbligo continua ad essere una necessità in quanto le nuove norme prevedono che nelle fatture emesse, ai fini dell’applicazione della non imponibilità dell’IVA, è necessario indicare non più il numero di riferimento della dichiarazione di intento ma il protocollo di ricezione come segue: Dichiarazione di intento presentata telematicamente con protocollo di ricezione 17121910433128524 progressivo 000001.

Ricordiamo che l’emissione di fatture non avendo riscontrato preventivamente per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta non applicata.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il 29/08/2019 dovevano essere approvate le modalità operative per l’attuazione delle nuove disposizioni introdotte. Al momento tale documento non risulta emanato.


Dal 01/01/2020 elenco dettagliato di documenti per provare le vendite Intra-UE (Regolamento UE 1912/18)

Il 01/01/2020 entrerà in vigore il Regolamento UE n. 1912/18 che individua i documenti che consentono all’acquirente e al venditore di dimostrare che i beni acquistati/venduti sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro della UE ad un altro Stato membro. Il Regolamento, valido su tutto il territorio della UE, sostituisce le singole normative nazionali al fine di introdurre dei criteri comuni e condivisi per controllare la regolarità delle vendite di beni Intra-UE e combattere gli abusi.

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