Aggiornamento registratori telematici entro fine anno per la lotteria degli scontrini (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31/10/2019)

Con il provvedimento in oggetto si stabilisce che entro il 31/12/2019 tutti i registratori telematici dovranno essere configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria” dei clienti persone fisiche che intendano partecipare dal 01/01/2020 alla cosiddetta lotteria degli scontrini. Invitiamo pertanto i soggetti interessati a contattare il tecnico che ha installato il registratore telematico per richiedere tale implementazione del sistema e farsi spiegare come procedere nel caso un cliente voglia dal 01/01/2020 partecipare alla lotteria.

L’unica esclusione (fino al 30/06/2020) riguarda i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria (quali i medici e le farmacie) i cui registratori telematici non potranno, per ragioni di privacy, partecipare sino a tale data alla lotteria degli scontrini.

Per coloro che attiveranno il registratore telematico nel corso del 2020 l’obbligo sussiste immediatamente dopo la messa in servizio dello strumento. E’ quindi opportuno che con il tecnico venga affrontato subito anche questo tema.


Verifica limite numero massimo lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato (art. 23 e 31, comma 2 D.Lgs 81/15)

Vi ricordiamo che la norma in oggetto prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1 gennaio di ciascun anno e, novità introdotta dal cosiddetto decreto dignità, al 30% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1 gennaio di ciascun anno, considerando anche le persone assunte con contratto di somministrazione a tempo determinato. In funzione dell’approssimarsi del nuovo anno è quindi opportuno per tutti coloro che hanno lavoratori assunti a tempo determinato e interinali verificare il rispetto di tale limite. Le sanzioni previste nel caso di superamento delle due soglie indicate sono infatti estremamente elevate.


Esclusione da tassazione delle erogazioni in natura ai dipendenti entro il limite di 258,23 euro (art. 51, comma 3 TUIR)

In vista dell’approssimarsi delle festività natalizie riteniamo utile ricordare che la norma in oggetto prevede che non concorrono a formare il reddito dei lavoratori dipendenti il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati sino al limite di euro 258,23 per ciascun periodo di imposta. Se il limite viene superato tutto l’importo perde l’esonero da tassazione e concorre a formare il reddito del dipendente. Nell’ambito delle erogazioni liberali in natura rientrano, oltre al classico dono natalizio, i buoni di acquisto, che consentono di effettuare acquisti presso negozi convenzionati. Possono quindi essere una modalità interessante per riconoscere al dipendente un “bonus”, nel limite dell’importo di euro 258,23, in totale esenzione di imposta.

L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è corrisposta ad un solo dipendente, non essendo richiesto (come era in passato) che sia concessa in occasione di festività o ricorrenze e alla generalità o a categorie di dipendenti.

Ricordiamo che invece le erogazioni in denaro sono sempre soggette a tassazione qualunque sia l’importo riconosciuto al dipendente.


Prescrizione dei crediti (art. 2934 e seguenti del codice civile)

In tema di incasso dei propri crediti riteniamo opportuno ricordare che le norme del codice civile prevedono dei termini di prescrizione (ordinariamente 10 anni, ma sono previsti anche termini più brevi come ad esempio un anno per i commercianti per le merci vendute a chi non ne fa commercio (art. 2955 del codice civile)). In prossimità della fine dell’anno è quindi opportuno fare un punto sui crediti scaduti al fine di verificare quelli per i quali è necessario/opportuno inviare una lettera di richiesta di pagamento che, mettendo in mora il debitore, sospenda i termini di prescrizione.


Crisi di impresa: indicatori della crisi (art. 13 Legge 14 del 12/01/2019)

In una precedente circolare informativa del 06/05/2019 abbiamo rilevato che con l’approvazione della legge in oggetto è stato modificato l’art. 2086 del codice civile introducendo, in capo all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, con l’obiettivo di rilevare tempestivamente l’insorgere di una eventuale crisi di impresa e di attivarsi senza indugio per l’adozione delle iniziative idonee per superare tale stato di crisi.

In questo contesto la norma individua quali indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario rilevabili attraverso indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio alla data della valutazione è inferiore ai sei mesi, per i sei mesi successivi.

La norma prosegue osservando che sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Prosegue rilevando che costituiscono indici di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dovrà, con cadenza triennale, elaborare degli indici che consentano di misurare quanto appena esposto.

L’applicazione degli indici per rilevare un eventuale stato di crisi decorrerà dal mese di agosto 2020 (è attualmente in discussione una possibile proroga di un anno per le imprese di minori dimensioni), ma è del tutto evidente che già oggi è necessario che tutte le imprese si preoccupino di verificare come sono posizionate dal punto di vista reddituale, patrimoniale e finanziario al fine di utilizzare i mesi che mancano prima dell’entrata in vigore di quanto descritto per introdurre tutti gli eventuali correttivi necessari ad evitare di dover rientrare nell’ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui ci occuperemo in una prossima circolare informativa.