Crisi di impresa: indicatori della crisi-le risposte dello Studio (art. 13 Legge 14 del 12/01/2019)

In relazione a quanto esposto sul tema (si veda circolare informativa di oggi) lo Studio ha implementato una propria procedura utilizzata per la predisposizione dei bilanci e delle situazioni infrannuali ed è ora in grado di fornire alle proprie imprese clienti ed a tutte le imprese interessate una stima dei flussi di cassa dei successivi 12 mesi. Questo consente:

all’imprenditore di dare una prima (a nostro avviso importante) risposta al dovere imposto dalla norma di istituire un adeguato assetto amministrativo e contabile al fine di prevenire l’insorgere di una crisi;

– di fornire una risposta sulla capacità dell’impresa di far fronte ai propri debiti per i successivi 6 mesi (l’orizzonte temporale di 12 mesi fornisce un ulteriore margine di valutazione);

di avere a disposizione uno strumento che, al di là degli obblighi di natura normativa introdotti, consente, a nostro avviso, una migliore gestione complessiva dell’impresa. Lo strumento consente, tra le altre cose, all’imprenditore, con il supporto del nostro Studio, di verificare le conseguenze di eventuali scelte strategiche e/o operative sui flussi di cassa.

In pratica riteniamo sia uno strumento a nostro avviso molto valido, in particolare per le imprese di piccole e piccolissime dimensioni che non hanno al proprio interno delle funzioni che monitorino questi aspetti periodicamente, che provvederemo ad implementare con gli indici predisposti dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti una volta approvati dal Ministero competente.

Lo Studio è disponibile a collaborazioni con colleghi e associazioni di categoria interessati/e ad utilizzare la procedura per i propri clienti.


Agevolate le aggregazioni aziendali (art. 11 D.L. 34/2019)

La norma in oggetto agevola le operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusioni o scissioni ed i conferimenti di impresa realizzati dal 01/05/2019 al 31/12/2022 mediante il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori attribuiti all’avviamento ed ai beni strumentali materiali ed immateriali sino al tetto di euro 5.000.000. L’agevolazione, che mira a favorire l’incremento delle dimensioni delle imprese, è sicuramente interessante: a titolo esemplificativo l’eventuale riconoscimento di maggiori valori ai fini fiscali per euro 100.000 determinerebbe, sulla base delle attuali aliquote IRAP e IRES, minori imposte per euro 27.900 nell’arco del periodo di ammortamento dei beni interessati. Le imprese coinvolte devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte di uno stesso gruppo.


Trasmissione dei corrispettivi per via telematica: chiarimenti sul tema ticket restaurant e biglietti di trasporto (Risposta ad istanza di interpello n. 394 Agenzia delle Entrate del 07/10/2019)

Nell’ambito dei corrispettivi trasmessi giornalmente all’Agenzia delle Entrate devono essere ricompresi (nell’ambito dei corrispettivi non riscossi) anche gli importi dei ticket restaurant, anche se gli stessi saranno oggetto di fatturazione separata, mentre per quel che riguarda i biglietti di trasporto non deve essere rilasciato il documento commerciale e quindi non devono essere ricompresi nel totale dei corrispettivi da inviare. Queste le risposte fornite dall’Agenzia ad un quesito posto da un bar/pasticceria. Ovviamente per quel che riguarda i ticket restaurant, l’IVA dovrà essere liquidata scorporando dai corrispettivi giornalieri l’importo dei ticket restaurant per i quali l’IVA verrà liquidata in sede di emissione della fattura alla società emittente. Il disallineamento tra i dati dei corrispettivi trasmessi e l’imposta liquidata periodicamente sarà tenuto presente dall’Agenzia in sede di verifica. E’ però bene a tal fine conservare la documentazione che supporta le differenze tra importi trasmessi e importi presi a riferimento per il calcolo dell’IVA dovuta.


Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (Circolare n. 15/E/19 Agenzia delle Entrate)

Ricordiamo che dal 01/01/2020 tutti coloro che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate dovranno assolvere al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale obbligo, già in vigore dal primo luglio 2019 per i soggetti che nel 2018 hanno avuto un volume di affari superiore a 400.000 euro, si estende dal 01/01/2020 a tutti i soggetti che oggi emettono scontrini/ricevute fiscali. Per assolvere all’adempimento è necessario acquistare dei registratori di cassa telematici che emettono documenti commerciali (che sostituiscono gli scontrini e le ricevute fiscali) ed inviano giornalmente i dati degli incassi all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in oggetto, ha ammesso la possibilità che nel primo semestre (quindi sino al 30/06/2020) sia possibile, ove il contribuente non sia riuscito ad installare i nuovi registratori, continuare ad operare come nel passato, salvo dover comunicare entro la fine del mese successivo i dati sul sito dell’Agenzia, ma invitiamo tutti i soggetti interessati a muoversi per tempo per ordinare i registratori telematici. Dovendo essere installati da tutti in tutta Italia è probabile che vi saranno problemi a far fronte agli ordini da parte dei produttori.