Un contribuente che adotta il regime cosiddetto dei minimi (art. 27, commi 1 e 2 della legge 98/2011) che, lo ricordiamo prevede un tetto ai compensi di euro 30.000 e la fuoriuscita dallo stesso al superamento della soglia dei 45.000, può, ove non superi l’ulteriore tetto dei 65.000 euro, transitare direttamente al regime forfetario. In questo caso dovrà:
- Riportare sulle fatture/parcelle emesse successivamente al superamento dei 45.000 euro il riferimento normativo del regime forfetario (art. 1, comma 54 e segg. Legge 190/2014);
- Applicare sull’intero reddito conseguito nell’anno (e non solo su quello successivo al superamento dei 45.000) le regole di tassazione del regime forfetario.