Regime forfetario: ulteriori chiarimenti (Risposta ad interpello n. 140/2019 e n. 202/2019)

Un contribuente che adotta il regime cosiddetto dei minimi (art. 27, commi 1 e 2 della legge 98/2011) che, lo ricordiamo prevede un tetto ai compensi di euro 30.000 e la fuoriuscita dallo stesso al superamento della soglia dei 45.000, può, ove non superi l’ulteriore tetto dei 65.000 euro, transitare direttamente al regime forfetario. In questo caso dovrà:

  • Riportare sulle fatture/parcelle emesse successivamente al superamento dei 45.000 euro il riferimento normativo del regime forfetario (art. 1, comma 54 e segg. Legge 190/2014);
  • Applicare sull’intero reddito conseguito nell’anno (e non solo su quello successivo al superamento dei 45.000) le regole di tassazione del regime forfetario.

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Modifiche introdotte al Codice Civile dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12/01/2019 n. 14)

Con effetto dallo scorso 16 marzo sono state approvate delle modifiche al codice civile a seguito dell’entrata in vigore di alcuni articoli del Codice della crisi di impresa (di seguito “Il Codice”). Alcune di tali modifiche sono di rilevante portata per le imprese e i loro amministratori:

  • Art. 2086 codice civile, primo comma, come aggiunto dall’art. 375 del Codice. L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, con l’obiettivo di rilevare tempestivamente l’insorgere di una eventuale crisi dell’impresa e di attivarsi senza indugio per l’adozione delle iniziative idonee per superare tale stato di crisi.
  • Art. 2477 codice civile, secondo e terzo comma: la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  • È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • Ha superato per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti: euro 2.000.000 di totale attivo, euro 2.000.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni, 10 dipendenti.

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Dal 16/03/2019 obbligo di atto notarile o scrittura privata autenticata per i contratti aventi ad oggetto immobili da costruire (art. 387-388 D.Lgs 14 del 12/01/2019)

Con la norma in oggetto viene introdotto l’obbligo, a pena di nullità, di stipulare i contratti preliminari e ogni altro contratto che sia diretto al successivo acquisto da parte di una persona fisica di un immobile da costruire nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

La novità riguarda i contratti aventi ad oggetto immobili per i quali sia stato richiesto o presentato successivamente al 16/03/2019 il relativo titolo abilitativo edilizio.

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Novità in tema di regime forfetario (circ. 9 Agenzia delle Entrate del 10/04/2019)

Con la circolare in oggetto sono stati forniti degli importanti chiarimenti sul regime cosiddetto forfetario. Di seguito i chiarimenti che riteniamo più significativi:

  • Nel conteggio dei 65.000 euro (soglia al cui superamento non è più possibile applicare il regime forfetario) si deve tenere conto anche dei redditi da diritti d’autore qualora gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo;
  • I produttori agricoli che rispettano i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR e quindi sono titolari di redditi di natura fondiaria, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che eventualmente volessero svolgere;
  • Essere socio di una società di persone, associazione professionale e impresa familiare impedisce di applicare il regime forfetario nell’anno di riferimento. Tuttavia, considerato che la nuova norma è stata pubblicata al termine dell’anno 2018 la circolare afferma che, in applicazione dello Statuto del Contribuente, per il solo anno 2019 sarà possibile applicare il regime forfetario anche da parte di chi è socio di una società di persone, associazione professionale e impresa familiare. Ove non provveda a cedere le quote possedute entro il 31/12/2019 l’imprenditore/professionista uscirà dal regime dal 2020;

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Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (D.L. 145/2013)

La norma in esame riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato un credito di imposta sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media di tre periodi di imposta precedenti. La misura dell’agevolazione è cambiata varie volte nel tempo (25-50% delle spese incrementative) ma si prospetta in ogni caso molto interessante per i soggetti che ne possono usufruire. Per aver diritto all’agevolazione è necessario sostenere almeno 30.000 euro di investimenti in ricerca e sviluppo e provvedere ad ottenere una certificazione da un Revisore iscritto all’Albo delle spese sostenute. Lo Studio, direttamente e tramite Colleghi Abilitati, è disponibile ad assistere le imprese interessate e i loro consulenti nel verificare i requisiti richiesti dalla normativa per poter usufruire di tale agevolazione.