Sintesi di alcune novità introdotte dalla Legge 145-2018 (Legge di Stabilità per l’anno 2019)

Di seguito vengono riportate alcune delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2019:

  • Comma 12: aumento della percentuale deducibile dell’IMU sugli immobili strumentali da parte di imprese e lavoratori autonomi dal 20% al 40%;
  • Comma 59: introdotta la possibilità, per i nuovi contratti di locazione stipulati nell’anno 2019 aventi ad oggetto immobili ad uso commerciale (categoria catastale C/1, negozi e botteghe) di superficie inferiore ai 600 mq., di assoggettare a tassazione con cedolare secca del 21% anziché quella ordinaria i canoni di locazione. La novità riguarda unicamente i proprietari persone fisiche. Al fine di evitare abusi la cedolare secca non è applicabile nel caso, alla data del 15/10/2018 risultava in corso un contratto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza.
  • Comma 66: riproposta la possibilità da parte degli imprenditori individuali di estromettere gli immobili strumentali posseduti alla data del 31/10/2018 nel periodo compreso tra il 1/1/19 e il 31/5/19 pagando un’imposta sostitutiva dell’8% sul plusvalore rispetto al costo di acquisto. Tale norma è di estremo interesse per gli imprenditori individuali che intendono cessare l’attività entro breve tempo;
  • Commi da 78 a 81: prorogato al periodo di imposta successivo al 31/12/2018 il credito di imposta per le spese di formazione del personale negli ambiti di Industria 4.0. Sono state riviste le misure delle agevolazioni, differenziandole tra piccole imprese (credito di imposta del 50% nel limite di euro 300.000 annui), medie (40% nel limite di euro 300.000) e grandi imprese (20% nel limite di euro 200.000);
  • Comma 1054: riproposta la possibilità di rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola possedute al 01/01/2019 a seguito di una perizia da effettuare entro il 30/06/2019 dietro pagamento di una imposta sostitutiva del 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni e dell’11% per le partecipazioni qualificate. Tale norma è di estremo interesse per tutti coloro che intendono cedere le proprie partecipazioni/terreni che hanno valori di acquisto molto bassi rispetto al prezzo di vendita.

Lo Studio è a disposizione per assistere i propri clienti ad affrontare le novità di cui sopra.


Obblighi di pubblicazione dei benefici economici ricevuti da Enti Pubblici (art. 1 commi 125-128 Legge 124/2017 e circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 11/01/2019)

Tutte le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, con enti pubblici economici, ordini professionali,  società in controllo pubblico, nonché con società controllate direttamente o indirettamente da queste devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno nei propri siti internet le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e ad eventuali vantaggi economici di qualunque genere (ad esempio la messa a disposizione a titolo gratuito di beni mobili o immobili) ricevuti nell’anno precedente. Quindi entro il prossimo 28/02/2019 è necessario pubblicare i dati e le informazioni relative all’anno 2018.

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Nullità delle donazioni dirette in assenza di atto pubblico e erogazioni liberali agli enti no profit (art. 782 del Codice Civile; Sentenza n. 18725 del 27/07/17)

Torniamo su un tema trattato in relazione alla sentenza della Cassazione in oggetto per estendere il discorso della nullità delle donazioni dirette in assenza di atto pubblico alle erogazioni liberali in favore degli enti no profit. Nello specifico, le erogazioni liberali effettuate da privati in favore degli enti no profit, prive della forma dell’atto notarile, sono nulle e quindi soggette all’obbligo della restituzione? La risposta è affermativa.

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Volontario e attività di volontariato per gli Enti del Terzo Settore (art. 17, D.Lgs 117/17)

Ai sensi della norma in oggetto gli Enti del Terzo Settore (e quindi, in attesa dell’istituzione del Registro Unico, le Onlus, le APS e le organizzazioni di volontariato) sono tenuti ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Pertanto la posizione del volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

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