Con le norme in oggetto viene introdotto a partire dal 01/01/2020 un nuovo regime contabile utilizzabile unicamente dalle persone fisiche per la propria attività professionale e/o di impresa che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito compensi/ricavi compresi tra euro 65.001 e 100.000. Tali soggetti possono determinare il proprio reddito nei modi ordinari (differenza tra proventi e oneri) e non in modo forfettario e assoggettare il reddito così determinato con una aliquota sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP del 20%.
Fattura elettronica prestazioni “mediche”: ulteriori modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità (Legge 145 del 30/12/2018, art. 1 comma 53)
Con tale norma si è ulteriormente modificato il quadro degli adempimenti in merito alla fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.).
Obbligo di comunicazione online per alcuni lavori di ristrutturazione edilizia agevolati al 50% (art. 16, comma 2-bis D.L. 63/2013 come modificato dalla legge 27/12/2017 n. 205)
Fatturazione elettronica nei confronti dei privati e della Pubblica Amministrazione
Lo Studio è disponibile a fornire assistenza nella predisposizione, trasmissione e conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche sia nei confronti dei soggetti privati (con partita IVA o solo codice fiscale) che della Pubblica Amministrazione. Per eventuali esigenze contattateci senza impegno.
Fatturazione elettronica: novità introdotte in sede di conversione al Decreto Legge n. 119/2018
In sede di conversione del decreto legge in oggetto sono state introdotte le seguenti novità in tema di fatturazione elettronica:
- art. 10: introdotto un’esonero dall’obbligo di emettere fatture elettroniche per gli enti che applicano la Legge 398/91 con proventi non superiori a euro 65.000
- art. 10: i soggetti che effettuano la liquidazione IVA su base mensile beneficiano dell’azzeramento o della riduzione delle sanzioni al 20% in caso di tardiva emissione delle fatture elettroniche sino al 30/09/2019. Per i contribuenti trimestrali tale beneficio vale solo per le fatture emesse sino al 30/06/2019.
- art. 10 bis: per il solo periodo di imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria sono esonerati dall’obbligo di emettere fatture elettroniche (nulla cambia per quelle ricevute). Attenzione però che tale esonero vale solo per le fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. Ciò significa che ove un cliente non dia il consenso alla trasmissione dei dati della fattura a lui relativa a tale Sistema è fatto obbligo di emettere tale fattura in formato elettronico, con una numerazione distinta da quella utilizzata per le altre fatture. Per non incorrere in errori in tale ambito potrebbe essere preferibile emettere comunque tutte le fatture in formato elettronico (l’esonero è una facoltà non un obbligo);