Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 17 D.L. 119/18)

I soggetti che svolgono l’attività di commercio al dettaglio dovranno, a partire dal 01/01/2020, provvedere a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri. Tale obbligo è anticipato al 01/07/2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a euro 400.000. Per agevolare l’acquisto o l’adeguamento dei registratori di cassa idonei allo scopo è concesso, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta pari al 50% del costo sostenuto, con un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adeguamento.


Fatturazione elettronica: possibilità di ridurre i termini di accertamento (art. 3 D.Lgs 127/2015 come modificato dall’art. 1 comma 916 della Legge 205/2017) – errata corrige

Con la presente osserviamo che nella precedente circolare del 05/11/2018 abbiamo riportato come data entro la quale effettuare l’opzione di cui all’oggetto per poter usufruire della riduzione dei termini di accertamento il 31/12/2018. In realtà tale opzione, in base a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 04/08/2016 viene esercitata in sede di dichiarazione dei redditi con riguardo al periodo di imposta a cui la dichiarazione si riferisce. Quindi a posteriori, quando si ha la certezza di aver rispettato i vincoli richiesti dalla norma. Per la conferma di tali modalità operative anche per il 2019 si è in attesa di indicazioni da parte dei Ministeri competenti.

Ci scusiamo per l’indicazione non corretta.


Obbligo di comunicare i dati dell’inquilino anche per gli affitti brevi (art. 19-bis, D.L. 4/10/18, n. 113)

Con la norma in oggetto viene fornita una interpretazione autentica dell’articolo 109 del testo unico delle norme di pubblica sicurezza nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche ai locatori e sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni (cosiddetti affitti brevi, AIRBNB, ecc.). Gli obblighi previsti consistono nella comunicazione alla Questura, tramite il sito “Alloggiati Web” della Polizia di Stato entro le 24 ore successivo all’arrivo o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore dei dati delle persone alloggiate. La violazione di tale adempimento è punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

Tale adempimento non è dovuto per contratti di durata superiore ai 30 giorni in quanto vi provvede l’Agenzia delle Entrate a seguito della registrazione del contratto, con la sola eccezione della presenza di cittadini extracomunitari, nel qual caso vige comunque l’obbligo di comunicarne le generalità e gli estremi del passaporto o di altro documento identificativo entro 48 ore. La sanzione in questo caso può andare da 103 a 1.549 euro.


Fattura elettronica dal 01/01/2019: ulteriori considerazioni

Rispetto al tema in oggetto riteniamo opportuno evidenziare alcune problematiche operative che deriveranno dall’adozione dell’obbligo di fattura elettronica dal 01/01/2019:

  • Condizioni e scadenze di pagamento: sulla base delle disposizioni attuali la data della fattura elettronica deve coincidere con quella della trasmissione allo SDI. Ne consegue che le scadenze di pagamento/incasso possono essere posticipate per effetto di tale disposizione. Una fattura relativa a febbraio 2019 che in precedenza veniva emessa in modalità cartacea con data 28/02/2019 e che ora per le tempistiche connesse all’emissione del documento informatico viene emessa il 05/03/2019 con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese ha come scadenza di pagamento il 30/04/2019 e non più il 31/03/2019. Potrebbe quindi essere opportuno rivedere le condizioni contrattuali utilizzate sino ad ora;

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Obbligo di comunicazione online per alcuni lavori di ristrutturazione edilizia agevolati al 50% (art. 16, comma 2-bis D.L. 63/2013 come modificato dalla legge 27/12/2017 n. 205)

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia dal 21/11/2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni su alcuni interventi di ristrutturazione edilizia. E’ stato a tal fine realizzato il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it  utilizzabile unicamente per gli interventi la cui fine lavori ricade nell’anno 2018. La trasmissione dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per i lavori la cui data di fine lavori è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 il termine per la trasmissione è fissata nel 19/02/2019. A mero titolo informativo si ricorda che la circ. n. 21/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo di intervento svolto (es. sostituzione di infissi) la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è ritenuta valida, in tale ambito, l’autocertificazione da parte del contribuente.

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