Possibilità di fruire dei maxiammortamenti sugli investimenti realizzati entro il 31/12/2018 (art. 1 commi da 29 a 36 Legge 205/2017)

Vi ricordiamo che per gli investimenti in beni nuovi realizzati entro il 31/12/2018 è possibile fruire dell’agevolazione pari al 30% in termini di maxi ammortamenti. Esempio: investimento di 100, costi dedotti fiscalmente 130. Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente che entro il 31/12/2018 l’ordine di acquisto del bene strumentale sia accettato dal venditore, sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del valore complessivo dell’investimento e l’acquisto si perfezioni entro il 30/06/2019. Al momento pare che tale agevolazione non verrà riproposta per l’anno 2019 nell’ambito della Legge di Stabilità attualmente all’esame del Parlamento per cui potrebbe essere conveniente anticipare gli investimenti programmati. Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.


Verifica limite numero massimo lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato (art. 23 e 31, comma 2 D.Lgs 81/15)

Vi ricordiamo che la norma in oggetto prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di lavoro, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1 gennaio di ciascun anno e, novità introdotta dal cosiddetto decreto dignità a partire da quest’anno, al 30% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1 gennaio di ciascun anno, considerando anche le persone assunte con contratto di somministrazione a tempo determinato. In funzione dell’approssimarsi del nuovo anno è quindi opportuno per tutti coloro che hanno lavoratori assunti a tempo determinato e interinali verificare il rispetto di tale limite. Le sanzioni previste nel caso di superamento delle due soglie indicate sono infatti estremamente elevate.


Prescrizione dei crediti (art. 2934 e seguenti del codice civile)

In tema di incasso dei propri crediti riteniamo opportuno ricordare che le norme del codice civile prevedono dei termini di prescrizione (ordinariamente 10 anni, ma sono previsti anche termini più brevi come ad esempio un anno per i commercianti per le merci vendute a chi non ne fa commercio (art. 2955 del codice civile)). In prossimità della fine dell’anno è quindi opportuno fare un punto sui crediti scaduti al fine di verificare quelli per i quali è necessario/opportuno inviare una lettera di richiesta di pagamento che, mettendo in mora il debitore, sospenda i termini di prescrizione.


Obbligo di iscrizione al nuovo Ordine multi-albo delle professioni sanitarie tecniche (art. 4 comma 13 della legge 11/01/2018 n. 3 e Decreto Ministero della Salute 13 marzo 2018)

Le norme in oggetto hanno istituito i seguenti albi professionali:

a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) albo della professione sanitaria di dietista;

f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) albo della professione sanitaria di logopedista;

k) albo della professione sanitaria di podologo;

1) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Da articoli di giornale pare che allo stato attuale molti dei soggetti interessati non abbiano ancora provveduto all’iscrizione ai suddetti albi con il rischio di vedersi contestare l’esercizio abusivo della professione sanitaria, eventualità punita penalmente. Si invitano pertanto gli interessati ad attivarsi per regolarizzare la propria posizione. Per maggiori informazioni si segnala il sito www.tsrm.org relativo alla Federazione Nazionale degli Ordini di cui sopra.