Rivalutazione delle partecipazioni quotate (art. 1, commi da 107 a 109 Legge 197/2022)

Con la norma in esame è stata introdotta la possibilità da parte dei contribuenti che non operano nel regime di impresa, di rivalutare il valore delle azioni quotate su mercati regolamentati possedute alla data del 01/01/2023, al valore normale determinato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022, pagando un’imposta sostitutiva del 16% su tale valore. Si tratta di un’operazione che presenta margini di convenienza laddove il costo di acquisto delle suddette azioni sia molto basso (il valore attuale deve essere almeno 2,6 volte quello di acquisto) e quindi l’operazione in molti casi non risulta conveniente.

Nel caso i soggetti interessati devono contattare i propri intermediari finanziari per perfezionare la rivalutazione prima della eventuale vendita delle azioni e comunque entro il prossimo 15 novembre 2023.


Pubblicato il Decreto che fissa le modalità e i termini per richiedere il contributo energia da parte degli enti no profit (DPCM 08/02/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 85 del 11/04/2023)

Con il decreto in oggetto vengono definite le modalità in base alle quali gli enti no profit possono richiedere il contributo a copertura dei maggiori costi per energia elettrica e gas sostenuti nel 2022 (si veda circolare informativa del 05/10/2022). Le domande di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla messa a disposizione della piattaforma “Contributo Energia” sul sito del Ministero per le disabilità e del Ministero del Lavoro che dovrà essere resa operativa entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che la norma istitutiva del contributo prevede tre casistiche:

  • Contributo straordinario in favore di enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
  • Contributo straordinario in favore di enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
  • Contributo straordinario in favore di enti diversi dai precedenti che hanno subito un incremento nel costo sostenuto nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021 nel costo dell’energia elettrica e del gas.

Nel testo del decreto sono elencati i soggetti che, per ciascuna tipologia di contributo, hanno diritto a richiedere il contributo oggetto della presente circolare informativa.

Preme sottolineare che per presentare la domanda di contributo è necessario essere in possesso di SPID, della carta di identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS) e di un indirizzo di PEC attivo. In fase di presentazione della domanda bisognerà autocertificare alcuni dati riportati nell’articolo 3, comma 2 del decreto.

Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati sul tema.


Bilancio dell’esercizio 2022 degli ETS da depositare entro il 30/06/2023

A seguito della prima fase di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sono stati iscritti a tale registro un numero rilevante di enti che devono a questo punto provvedere a depositare il bilancio dell’esercizio 2022 entro il prossimo 30/06/2023 sulla base del formato XBRL e dello schema definito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Lavoro del 5 marzo 2020.

Si tratta di uno schema che impone un diverso e consistente impegno rispetto al passato per la predisposizione del documento di bilancio.

Lo Studio è a disposizione degli interessati per assisterli in questo adempimento.


Definizione agevolata delle cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 (art. 1, commi da 231 a 252 Legge 197/2022)

Con la norma in oggetto viene consentito di definire in modo agevolato le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022 senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. La definizione agevolata avviene versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. La relativa domanda di definizione agevolata deve essere effettuata entro il 30 aprile 2023. Il pagamento degli importi dovuti, comunicati dall’agente della riscossione entro il 30/06/2023, deve avvenire o entro il 31/07/2023 in unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 31/07/2023 e il 30/11/2023.

Rispetto al tema può essere utile accedere, tramite spid, al sito dell’Agenzia della Riscossione per verificare l’esistenza di cartelle “rottamabili”.

Lo Studio è disponibile ad assistere gli interessati nella procedura per richiedere il prospetto informativo delle cartelle “rottamabili” e nella eventuale conseguente definizione agevolata.


Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 1, commi da 153 a 159 Legge 197/2022 – Circolare Agenzia Entrate n. 1/E/2023)

Con la norma in oggetto viene consentito di definire in modo agevolato i cosiddetti avvisi bonari emessi in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 mediante la riduzione delle sanzioni applicate dal 10% al 3% e alla possibilità di estendere la rateizzazione degli importi dovuti fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. L’agevolazione riguarda unicamente gli avvisi bonari per i quali i termini di pagamento non erano ancora scaduti al 01/01/2023 o recapitate successivamente alla stessa data.

La definizione agevolata si applica anche in relazione alle rateizzazioni degli avvisi bonari riferiti a qualsiasi periodo di imposta per le rate scadenti in data successiva al 01/01/2023. Per usufruire dall’agevolazione è necessario che per la rateizzazione non sia intervenuta nessuna causa di decadenza.

La riduzione delle sanzioni deve essere calcolata direttamente dal contribuente.

I clienti interessati dalla norma sono già stati contattati dallo Studio.

Lo Studio è a disposizione per assistere i soggetti interessati nel predisporre quanto necessario per usufruire della riduzione delle sanzioni.