Buoni carburante sino a 200 euro agevolati anche per l’anno 2023 ma non ai fini contributivi (art. 1 DL 5/2023)

Con la norma in oggetto viene stabilito, in analogia a quanto già fatto per l’anno 2022, che i datori di lavoro possano assegnare nell’anno 2023 buoni carburante ai propri dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore fino all’importo di euro 200,00. Nel caso venisse assegnato un importo superiore a tale importo, l’intero valore assegnato costituirebbe reddito per il lavoratore e sarebbe quindi soggetto ad imposte.

Vale anche in questo caso quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2022 in base alla quale il costo sostenuto dal datore di lavoro privato per l’acquisto dei buoni benzina è interamente deducibile dal reddito d’impresa, “sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente”.

Con tale affermazione ci pare di dover concludere che prudenzialmente l’assegnazione dei buoni benzina possa avvenire unicamente nei confronti di dipendenti che utilizzano l’auto personale a fini lavorativi e/o per recarsi al lavoro e non in modo generico anche in favore di chi l’auto non la usa per recarsi al lavoro o per il lavoro stesso.

Rispetto a quanto previsto per l’anno 2022 non è invece stata riproposta la decontribuzione di tale agevolazione. Pertanto il datore di lavoro che erogasse i buoni carburanti ai propri dipendenti dovrebbe assoggettare a contributi l’importo assegnato, a meno che non li faccia rientrare nel tetto attualmente previsto in euro 258,23 delle erogazioni liberali in natura.


Contributo ai proprietari per la sistemazione e messa a norma dell’alloggio da porre in affitto a canone concordato (Milano Abitare – agenzia per l’affitto sostenibile del Comune di Milano)

I proprietari, sia persone fisiche che giuridiche, di immobili siti nel Comune di Milano, registrati a Milano Abitare, che intendano eseguire o che abbiano eseguito opere di sistemazione dell’alloggio nella propria disponibilità e che si rendano disponibili a darlo in locazione a canone concordato per almeno 5 anni possono richiedere un contributo pari alle spese sostenute fino ad un massimo di euro 4.000.

La domanda di contributo deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per verificare i requisiti e le spese ammissibili è opportuno fare riferimento alle linee operative per la gestione del contributo che siamo disponibili ad inviare agli interessati.


Modifiche al regime forfetario a partire dall’anno 2023 (art. 1, comma 54 della Legge 197/2022)

La legge di stabilità per l’anno 2023 ha introdotto due importanti novità per quel che riguarda il regime contabile forfetario.

In primo luogo è stato aumentato da 65.000 a 85.000 euro il limite dei ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime. Pertanto, considerato che la norma fa riferimento ai ricavi e compensi conseguiti nell’anno precedente, tutti coloro che nell’anno 2022 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori ad euro 85.000 potranno continuare ad applicare il regime forfetario nel 2023 o scegliere di adottarlo nel 2023.

La seconda modifica riguarda l’introduzione di un tetto ai ricavi/compensi conseguibili con il regime forfetario al superamento del quale si realizza la fuoriuscita automatica e immediata dal regime. Tale tetto è stato posizionato a euro 100.000. Al superamento di tale tetto il contribuente dovrà ritornare ad applicare l’IVA (a partire da euro 100.000,01) e verrà tassato sul reddito dell’intero anno secondo le modalità ordinarie (e non con le regole del regime forfetario).


Novità in tema di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa per l’anno 2023 (art. 1, comma 55-57 della Legge 197/2022)

Per il solo 2023 i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arte e professione, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni, un’imposta sostitutiva del 15% sull’incremento del reddito conseguito rispetto al maggiore realizzato negli anni dal 2020 al 2022 decurtato di un importo pari al 5 per cento. Una norma quindi che tende a tassare in modo più contenuto gli incrementi di reddito conseguiti nel 2023 rispetto al passato, nel limite massimo però di euro 40.000 (incrementi superiori verranno tassati secondo le regole ordinarie).

Per la determinazione degli acconti per l’anno 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tale disposizione.


Proroga anche al primo trimestre 2023 dei crediti di imposta per le imprese sull’energia elettrica e sul gas (art. 1, commi 2-9 della Legge 197/2022)

La legge di stabilità per l’anno 2023 ha prorogato i crediti di imposta sull’energia elettrica e sul gas in favore delle imprese che hanno subito un incremento del costo superiore al 30% nel quarto trimestre 2022 rispetto al corrispondente trimestre del 2019. In particolare, escludendo dalla presente analisi le imprese energivore e le gasivore, la norma prevede che in favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw è riconosciuto un credito di imposta del 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica nel primo trimestre 2023 ed in favore delle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta del 45% della spesa sostenuta nel medesimo periodo per il gas.

I predetti crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito IRES e IRAP,  sono utilizzabili in compensazione entro il 31/12/2023 o possono essere ceduti per l’intero importo.