Rottamazione-quinquies per le entrate locali (elenco delle Regioni, dei Comuni e degli altri enti pubblici interessati-Decreto legge n. 38/2026)

Sul sito internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato pubblicato l’elenco degli enti pubblici che hanno aderito alla cosiddetta Rottamazione-quinquies. I contribuenti che hanno in essere carichi pendenti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per tributi locali delle Regioni-Comuni interessati (ad esempio per IMU, TARI, bollo auto, multe stradali) possono dal 16/10/2026 al 15/12/2026 chiederne la definizione agevolata mediante la compilazione di una apposita domanda telematica delle posizioni pendenti relative al periodo 01/01/2000-31/12/2023. A fronte della domanda presentata Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 28/02/2027 l’importo delle somme da pagare o in unica soluzione entro il 31/03/2027 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare.

La novità riguarda gli enti pubblici che per la riscossione si affidano all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per gli enti pubblici che gestiscono i tributi locali in proprio o tramite concessionari privati la Legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti stessi la possibilità di emanare apposite delibere o regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma gestita secondo le modalità decise da ciascun ente. Invitiamo pertanto coloro che hanno in essere posizioni pendenti per i tributi locali relative ai Comuni/Enti non riportati nell’elenco di cui sopra a verificare direttamente sul sito internet dei Comuni interessati l’eventuale presenza di tali delibere/regolamenti.


Previdenza INPS dei soci lavoratori e amministratori di s.r.l.. Recente orientamento della Cassazione sugli utili non distribuiti

Recenti pronunce della Cassazione sono intervenute sul tema dell’assoggettamento a contributi Inps dei soci di s.r.l. che partecipano personalmente al lavoro aziendale discostandosi sostanzialmente da quello che è stato il costante orientamento dell’Inps e di gran parte della giurisprudenza sul tema. In estrema sintesi l’interpretazione è stata sino ad ora quella di assoggettare a contribuzione previdenziale la quota del reddito di impresa dichiarato dalla società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla effettiva percezione degli stessi da parte del socio. Ad esempio: un socio che partecipa attivamente all’attività aziendale di una srl (di cui possiede l’80% del capitale sociale) che ha conseguito nell’anno 2025 un reddito fiscale di euro 100.000 deve dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi quale base per il calcolo dei contributi Inps euro 80.000, a prescindere da quanto il socio abbia effettivamente percepito.

Ora, le sentenze della Cassazione affermano che invece la base contributiva per i soci di srl (che non hanno optato per l’opzione per la trasparenza) è costituita dal reddito effettivamente percepito dal socio stesso. Nell’esempio precedente se il socio non avesse percepito nulla nel 2025 a titolo di dividendo dalla società dovrebbe quindi pagare i soli contributi fissi all’Inps e non anche quelli sul reddito eccedente il minimale.

Essendo le sentenze emesse nel mese di settembre 2026 permangono rilevanti margini di incertezza, tenuto conto che l’INPS non si è ancora pronunciata su questa novità. Pertanto, salvo diverse specifiche istruzioni da parte dei clienti lo Studio, in via prudenziale, continuerà a redigere le dichiarazioni dei soci lavoratori di s.r.l. includendo nella base imponibile contributiva la quota di reddito d’impresa corrispondente alla partecipazione agli utili, salvo poi, una volta definita la questione, valutare con gli stessi la possibilità di chiedere il rimborso di quanto versato in eccesso. Adottare da subito l’orientamento della Cassazione esporrebbe infatti ad un contenzioso con l’INPS i cui esiti al momento non possono essere valutati.


Bonus partite IVA – ISCRO 2026 (messaggio Inps n. 1987 del 15/06/2026)

L’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) è una prestazione riservata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS (sono quindi esclusi i liberi professionisti iscritti ad albi) che consente di ottenere una indennità pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno che precede la domanda (per il 2026 rilevano quindi i redditi 2023 e 2024) ed è riconosciuta per sei mensilità. Per il 2026 l’importo mensile non può essere inferiore a 255,53 euro né superiore a 817,69 euro.

Per accedere all’indennità occorre, alla data domanda:

  • Non essere titolari di pensione diretta né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • Aver prodotto, nell’anno 2025 un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi 2023 e 2024;
  • Aver dichiarato nel 2025 un reddito non superiore a 12.749,18 euro;
  • Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • Essere titolari di partita IVA da almeno tre anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione all’INPS Gestione Separata;

La domanda deve essere presentata entro il 31/10/2026 tramite il portale Inps (con accesso a mezzo SPID, CIE; CNS) nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando la prestazione “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”, oppure tramite un CAF/Patronato.


Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri (art. 33 D.Lgs 148/2026 pubblicato in G.U. 11/08/2026)

Con la disposizione in oggetto si è intervenuti sulle norme che stabiliscono le sanzioni in caso di non corretto adempimento degli obblighi di trasmissione dei dati sui corrispettivi elettronici giornalieri. L’intervento normativo è riferito al nuovo obbligo introdotto dal 05/03/2026 di abbinare i registratori di cassa agli strumenti di pagamento elettronici utilizzati (pos fisici o virtuali). Nello specifico le norme previgenti prevedevano una sanzione di 100 euro, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, per ogni trasmissione omessa, errata o tardiva, oltre alle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’autorizzazione nel caso in un quinquennio siano contestate quattro distinte violazioni in giorni diversi.

Con la norma in oggetto si stabilisce che le sanzioni di cui sopra NON si applicano nel caso tra il numero delle operazioni regolate con pagamenti elettronici registrate e memorizzate e trasmesse dal registratore di cassa e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento. Pertanto le sanzioni sopra riportate NON verranno applicate ad esempio se a 100 documenti fiscali memorizzati e trasmessi corrispondono 96 o 104 transazioni bancarie con bancomat/carta di credito/altro strumento telematico di pagamento. Viene in pratica introdotto un margine di tolleranza al fine di non sanzionare tutte quelle situazioni nelle quali per un mero errore la modalità di pagamento effettuata riportata nel documento commerciale (scontrino) non corrisponde a quella effettiva.

Attenzione che in base al tenore letterale della norma il margine di tolleranza riguarda il numero dei documenti, non l’importo degli stessi. Riprendendo l’esempio precedente se a fronte di 100 documenti fiscali memorizzati e trasmessi risultano 106 transazioni bancarie anche se le 6 operazioni in più fossero di importi contenuti scatterebbero le sanzioni.


Non concorrono alla formazione del reddito le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari pagate dal coniuge (Risposta n. 159/2026 Agenzia Entrate)

Con la documento in oggetto l’Agenzia risponde alla domanda se possano non concorrere alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari a carico nel caso la somma sia stata sostenuta dal coniuge e non direttamente dal dipendente stesso. La risposta dell’Agenzia sottolinea che quel che rileva è che la spesa e la relativa documentazione a supporto siano state sostenute per un familiare rientrante nell’art. 12 del TUIR (coniuge, figli, ascendenti) che risulti indicato quale fruitore del servizio nella documentazione stessa. Pertanto anche se la spesa è stata sostenuta dal coniuge il dipendente può richiederne il rimborso e chiedere che non venga assoggettato ad imposte. Ovviamente la risposta dell’Agenzia richiede che il datore di lavoro debba acquisire una autocertificazione del dipendente che la stessa spesa non sia stata e non sarà oggetto di rimborso (totale o parziale) presso altri soggetti.